DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 1994, n. 286.

 

 

Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

 

Così come modificato dal

DECRETO MINISTERIALE 23 Novembre 1995

e da altre e successive modifiche

Digitalizzazione del testo e integrazione delle modifiche a cura di Dr.ssa E. Bassi

(modifiche in corsivo)

 

 

S O M M A R I O

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 1994, n. 286. (I Parte)

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 1994, n. 286. (II Parte; 30 Kb)

Allegati (parte I; 33 Kb)

Allegati (parte II; 33 Kb)

Allegati (parte III; 33 Kb)

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma. della Costituzione;

Vista la direttiva del Consiglio 91/497/CEE del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva del Consiglio 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di Carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche;

Vista la direttiva del Consiglio 91/498/CEE del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie, specifiche della Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visti gli articoli 1, 2 e 19 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, concernente la delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 2 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine di delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’ 8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le carni fresche ottenute da animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus Bubalis e Bison Bison), suina, ovina, caprina, nonché da solipedi domestici e destinate all'immissione sul mercato per il consumo umano devono essere prodotte nel rispetto delle condizioni sanitarie indicate nel presente decreto.

2. Il presente decreto non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche effettuati negli esercizi per la vendita al minuto o in locali connessi a tali punti di vendita o connessi alla vendita su aree pubbliche ove tali operazioni siano compiute unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) carni: tutte le parti atte al consumo umano di animali domestici appartenenti alle specie bovina (comprese le specie Bubalus Bubalis e Bison Bison), suina, ovina, caprina. nonché di solipedi domestici;

b) carni fresche: carni comprese quelle confezionale sottovuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento per mezzo del freddo destinato ad assicurarne la conservazione;

c ) carni separate meccanicamente: carni separate meccanicamente da ossa carnose, escluse le ossa della testa, delle estremità degli arti al di sotto delle articolazioni carpali e tarsali, nonché le vertebre coccigee dei suini, destinate agli stabilimenti riconosciuti conformemente all’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

d) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della lesta, della coda e delle mammelle, ed inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento. Tuttavia, per i suini, I'asportazione dell'estremità degli arti in corrispondenza del carpo, del tarso e della testa può non essere praticata qualora le carni siano destinate ad essere trattate conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

e) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera 1 , anche se in connessione naturale con la carcassa;

f) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago:

g) veterinario ufficiale: veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento;

h) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite:

i) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro;

j) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinati al carico, nonché le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;

k) stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero riconosciuto, o un insieme che riunisca più stabilimenti di questo tipo;

I) confezionamento: operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con esse;

m) imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore, come pure questo stesso contenitore;

n) macellazione speciale d'urgenza: macellazione ordinata da un veterinario ufficiale in seguito ad un incidente o allorché l'animale soffra di gravi disturbi i fisiologici e funzionali; la macellazione speciale d’urgenza è effettuata in luogo diverso dal macello allorché il veterinario ufficiale ritenga che il trasporto dell'animale sia impossibile o imporrebbe all'animale inutili sofferenze

o) centro di reimbalaggio: un laboratorio di sezionamento o un deposito frigorifero in cui si effettuano le operazioni di raggruppamento e/o di reimballaggio di carni confezionate destinate all’immissione sul mercato

Art 3.

Prescrizioni per la macellazione, il sezionamento e il deposito delle carni

1. La macellazione degli animali e la divisione delle carcasse in mezzene o in quarti e delle mezzene fino al numero massimo di tre pezzi è consentita:

a) negli impianti di macellazione che soddisfano le condizioni di cui all'allegato 1, capitoli I e Il, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;

b) negli impianti di macellazione di capacità limitata di cui all'art. 5.

2. Il sezionamento delle carni in pezzature inferiori quelle di cui al comma I è consentito:

a) negli impianti di sezionamento che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e III, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;

b) negli impianti di sezionamento di capacità limitata di cui all'art. 6.

3. Il deposito ed il magazzinaggio delle carni consentito.

a) nei depositi frigoriferi che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e IV, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;

b) nei depositi frigoriferi annessi ad impianti di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2, lettera a);

c) nei depositi frigoriferi annessi a laboratori di lavorazione delle carni a condizione che le carni siano depositate in locali frigoriferi con percorsi separati rispetto ai prodotti a base di carne oppure siano confezionate o imballate.

4. Possono essere destinate al mercato comunitario solo le carni prodotte e immagazzinate negli impianti di macellazione di cui al comma 1, lettera a), nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2, lettera a), e nei depositi frigoriferi di cui al comma 3; le carni prodotte negli impianti di macellazione di cui al comma 1, lettera b), e nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2 lettera b), possono essere commercializzate esclusivamente nel territorio nazionale con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 4.

Prescrizioni generali

1. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti devono:

a) essere ottenuti in un macello di cui all'art. 3 comma 1, lettera a);

b) provenire da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto atto alla macellazione ai sensi del presente decreto;

c) essere trattati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità dell'allegato I, capitoli V e VII;

d) essere stati sottoposti, in conformità dell'allegato I, capitolo VIII, all'ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale e non presentare alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopraggiunte poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia constatato, se necessario, per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendano le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo:

e) avere il bollo sanitario in conformità dell'allegato I, capitolo XI;

f) essere accompagnati durante il trasporto:

1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve :

- essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione ;

- oltre all’indicazione prevista all’allegato I, capitolo XI, punto 50, recare la riproduzione prestampata

del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per le carni congelate,

recare chiaramente l'indicazione del mese e dell'anno di congelazione

- per le carni destinate alla Finlandia ed alla Svezia, recare una delle indicazioni previste all’allegato

IV, parte IV, 3° trattino;

- essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all’autorità competente, su richiesta

di quest’ultima. Se si tratta di dati informatici, questi devono essere stampati a richiesta di detta

autorità;

2) da un certificato conforme all'allegato IV, qualora si tratti di carni provenienti da un macello situato

in una regione o in una zona soggetta a restrizioni o di carni destinate ad un altro Stato membro,

con transito, in autocarro sigillato, attraverso un Paese terzo:

3) da un attestato sanitario da presentarsi su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di

destinazione, qualora le carni siano destinate ad essere esportate verso un Paese terzo dopo

trasformazione. Le spese sostenute per tale attestato sono a carico degli operatori.

g) essere conservati dopo l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità all'allegato I, capitolo XIV, all'interno di stabilimenti controllati a norma dell'allegato I, capitolo X;

h) essere trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XV.

2. Le pezzature di carni inferiori a quelle di cui al comma I o le carni disossate, siano esse confezionate o meno, devono:

a) essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma dell'art. 13:

b) essere ottenute conformemente all’allegato I, capitolo IX, e provenire da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al comma 1, oppure da carni fresche importate da Paesi terzi conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

c) essere immagazzinate, in condizioni rispondenti alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo XIV, presso stabilimenti controllati a norma dell'allegato I, capitolo X;

d) essere controllate da un veterinario ufficiale conformemente all’allegato I, cap. X;

e) rispondere per quanto riguarda l'imballaggio ed il confezionamento, alle prescrizioni dell'allegato I, capitolo XII;

f) soddisfare alle condizioni di cui al comma 1, Iettere c), e), f) ed h).

3. Le frattaglie devono provenire da un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto e soddisfare le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente alle disposizioni del presente decreto, in un deposito frigorifero di cui all'art. 3, comma 3, e non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio devono:

a) soddisfare alle condizioni fissate al comma 1, lettere c), e), g) e h) ed ai commi 2 e 3, o essere importate da Paesi terzi conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

b) essere accompagnate durante il trasporto verso il luogo di destinazione, dal documento di accompagnamento commerciale o dal certificato di cui al comma 1, lettera f): quest'ultimo è redatto dal veterinario ufficiale in base ai certificati sanitari allegati alle spedizioni di carni fresche al momento dell’ immissione al magazzinaggio e contiene, in caso di carni importate, I'indicazione relativa all'origine. In tal caso il numero di riconoscimento veterinario deve figurare sul documento di accompagnamento commerciale.

5. Le carni fresche prodotte conformemente alle disposizioni del presente decreto e immagazzinate, sotto controllo doganale, in un deposito frigorifero di un Paese terzo riconosciuto conformemente al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e che non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono:

a) soddisfare alle condizioni di cui ai commi I, 2 e 3;

b) offrire le garanzie specifiche concernenti il controllo e la certificazione del rispetto delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto;

c) essere accompagnate dai certificati di sanità e di polizia veterinaria previsti all'art. 16 del citato regolamento.

6. Fatte salve le disposizioni in materia di polizia veterinaria, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano alle carni fresche destinate:

a) ad usi diversi dal consumo umano;

b) ad esposizioni, a studi speciali, o ad analisi, purché un controllo ufficiale renda possibile assicurare che tali carni non saranno utilizzate per il consumo umano e che, dopo la chiusura delle esposizioni o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse, saranno distrutte;

c) esclusivamente al rifornimento delle organizzazioni internazionali.

7. Le carni fresche che sono disimballate e reinballate in uno stabilimento diverso da quello in cui sono state confezionate devono:

a) rispondere ai requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4;

b) essere disimballate e reimballate in un centro di reimballaggio che soddisfi i requisiti di cui all’allegato I, capitolo I, riconosciuto a sensi dell’art. 13.

Art. 5.

Prescrizioni per i macelli di capacità limitata

1. Gli impianti di macellazione di capacità limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; essi possono macellare un massimo di 1000 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non oltre 20 UGB alla settimana.

2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a cinque suini o a dieci ovini o caprini, o a venti agnelli, capretti, o suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg.

3. Gli impianti di cui al comma I devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari di cui all’allegato II, capitolo I, nonché di:

a) stalle di sosta qualora gli animali non vengano macellati in giornata;

b) Un locale per la macellazione che consenta di separare, dalla eviscerazione, Ie operazioni di stordimento, di dissanguamento e possibilmente anche quelle di scuoiamento; le operazioni successive allo stordimento devono essere effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso che comunque non deveentrare mai in contatto con il suolo;

c) un locale per il deposito e lo svuotamento dei visceri addominali e pelvici, suddiviso in due o più reparti qualora si proceda alle successive fasi di lavorazione senza l'impiego di un attrezzo meccanico in circuito chiuso conforme ai requisiti di cui all'allegato I, punto 14, lettera c );

d) una cella frigorifera per il deposito delle carni macellate fornita almeno di uno spazio isolato, dotato di un dispositivo chiudibile a chiave, riservato alle carcasse sottoposte ad analisi;

e) un locale per la spedizione, contiguo alla cella frigorifera, qualora le carni non vengano esitate totalmente in un annesso spaccio di vendita al minuto.

4. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente storditi e macellati; nel locale di macellazione è vietato svuotare o pulire gli stomaci e gli intestini e di immagazzinare pelli, corna, zoccoli o setole di suini nei locali di cui al comma 3 non sono consentite le operazioni di sezionamento.

5. Il titolare dell’impianto deve tenere un registro ove indicare Ie entrate degli animali, lo scarico delle carni prodotte ed i risultati dell’autocontrollo aziendale, da comunicarsi, a richiesta, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. L'attività di macellazione deve essere concordata con il servizio veterinario che ne stabilisce l'orario; il titolare deve comunicare al veterinario ufficiale il numero e la provenienza degli animali da macellare, al fine di consentire la visita ante mortem immediatamente prima della macellazione che può avvenire presso l'azienda di origine ove la stessa azienda e il macello siano nel territorio di una medesima unità sanitaria locale; la macellazione deve avvenire in presenza del veterinario ufficiale o di un ausiliario il quale deve accertarsi che siano rispettate le norme di igiene di cui all'allegato I capitoli V, Vll e Vlll; qualora il veterinario ufficiale non possa essere presente all'atto della macellazione le carni possono lasciare lo stabilimento solo dopo che egli avrà proceduto all'ispezione post mortem, la quale deve aver luogo il giorno stesso della macellazione.

7. Il veterinario ufficiale deve provvedere alla bollatura delle carni destinate al libero consumo ed alla identificazione di quelle inadatte all’alimentazione umana; il bollo deve permettere l’identificazione del macello d'origine nonché dell'unità sanitaria locale; le caratteristiche del bollo sono stabilite dal Ministero della sanità.

8. Le carni prodotte negli impianti di cui al comma I devono essere riservate alla vendita diretta ai consumatori o ai dettaglianti, al sezionamento in impianti di cui all'art. 6 o alla trasformazione, esclusivamente nel territorio nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute sul bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unità sanitaria locale e devono essere depositate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo XIV punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67, e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73.

9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.

10. Gli impianti di cui al comma I non in attività al 29/05/94 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 3) possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283, dall’unità sanitaria competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma.

11. Gli impianti di cui ai commi 9 e 10 devono essere inscritti in un apposito elenco regionale ed esser muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati con provvedimenti del Ministero della sanità; Ie regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano informando il Ministero della sanità per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunità europea.

12. Entro il limite di 1000 UGB all’anno di cui al comma 1, il veterinario ufficiale può consentire di derogare al limite settimanale previsto nello stesso comma per tener conto della necessità di macellare gli agnelli e i capretti nel periodo che precede le festività religiose a condizione di essere sempre presente all'atto della macellazione, che i requisiti in materia di igiene siano rispettati e che le carni non siano oggetto di congelamento prima dell'immissione sul mercato.

13. Previo conforme parere della Commissione delle Comunità europee, il Ministero della sanità fa autorizzare i macelli situati in zona che presentano particolare difficoltà di ordine geografico di approvvigionamento a macellare 2000 UGB all’anno

Art. 6.

Prescrizioni per i laboratori di sezionamento di capacità limitata

1. I laboratori di sezionamento di capacità limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13, in essi possono essere prodotte carni disossate in quantità non superiore alle 5 tonnellate a settimana ovvero l’equivalente di carne con osso.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari e strutturali di cui all'allegato ll, capitolo I. Le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V, capitolo VII , punto 38, capitolo IX --eccettuati i requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46, lettera c) seconda frase-- e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni di deposito e sezionamento.

3. Il titolare del laboratorio deve tenere un registro ove indicare il carico e lo scarico delle carni ed i risultati dell'autocontrollo aziendale da comunicarsi, a richiesta, al servizio veterinario della unità sanitaria locale.

4. Il veterinario ufficiale deve verificare che le carni siano identificate mediante etichettatura o con un bollo le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dalla sanità.

5. Le carni prodotte nei laboratori di cui al comma I devono essere riservate esclusivamente al mercato nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute nel bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unità sanitaria locale, e devono essere depositate e trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma, punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e punti 71, 72 e 73.

6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 30/06/96, a richiesta dell'interessato da presentare alla autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro 30/08/96; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.

7. l Laboratori di cui al comma I non in attività al 29/05/94 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorità competente secondo le vigenti disposizioni, previo assenso della regione o provincia autonoma.

8. I laboratori di cui ai commi 6 e 7 devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed essere muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati dal Ministero della sanità; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanità per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunità europea.

Art 7.

Carni provenienti da macellazione speciale d'urgenza

1. Le carni provenienti da animali macellati d'urgenza possono essere ammesse al consumo umano solo nel territorio dell'unità sanitaria locale ove è avvenuta la macellazione a condizione che:

a) l'azienda di provenienza non sia sottoposta a provvedimenti di polizia veterinaria che stabiliscano il divieto di macellazione degli animali;

b) l’animale sia sottoposto ad ispezione ante mortem conformemente all'allegato 1, capitolo Vl, e sia stato riconosciuto atto alla macellazione;

c) l'animale sia stato abbattuto previo stordimento e dissanguato; ove necessario il veterinario ufficiale può derogare allo stordimento e consentire l'abbattimento con proiettile e l'eviscerazione sul posto;

d) l’animale abbattuto e dissanguato sia trasportato in un macello in condizioni igieniche soddisfacenti e il più rapidamente possibile; qualora l'animale macellato non possa essere trasportato entro un'ora in tale macello esso deve essere trasportato in un contenitore o con altro mezzo di trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0° e 4°C; l’eviscerazione, qualora non sia stata praticata al momento della macellazione, deve essere effettuata al più tardi tre ore dopo quest'ultima; qualora l'eviscerazione sia praticata sul posto i visceri devono accompagnare la carcassa fino al macello, fermo restando che i polmoni, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici siano lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche;

e) durante il trasporto al macello siano accompagnate da un attestato del veterinario ufficiale che ha consentito la macellazione conforme al modello stabilito dal Ministero della sanità da cui risultino gli esiti della visita ante mortem, la corretta esecuzione del dissanguamento, I'ora della macellazione gli eventuali trattamenti terapeutici ed altre notizie utili;

f) in attesa della destinazione finale delle carni, la carcassa non entri in contatto con carni e frattaglie destinate al consumo umano;

g) siano contrassegnate, in caso di ispezione favorevole, con il bollo sanitario le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanità.

Art. 8.

Ammissione alla macellazione

1. Fatti salvi i divieti di macellazione posti dalle norme di polizia veterinaria che dispongono l'abbattimento coatto, sono ammessi alla macellazione gli animali che hanno superato favorevolmente l'ispezione ante mortem effettuata conformemente all'allegato 1, capitolo Vl.

2. Qualora dalla visita ante mortem dovessero emergere segni clinici, accertati o sospetti, di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali diverse da quelle elencate all'art. 9, comma 1, per le quali non è ammessa la macellazione, gli animali devono essere macellati separatamente o al termine delle normali operazioni di macellazione.

3. Ai fini dell'identificazione dell'allevamento di origine, l’animale destinato alla macellazione deve essere contraddistinto da un marchio.

continua nella II parte