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CAPITOLO Vlll

 

ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM

 

39. Tutte le parti dell’animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione, per consentire di verificare se esse siano idonee al consumo umano.

 

40. L'ispezione post mortem deve comprendere:

 

a) esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi;

 

b) palpazione degli organi di cui al punto 41 e, qualora il veterinario ufficiale lo ritenga necessario, dell’utero;

 

c) incisione di alcuni organi e linfonodi, tenuto conto delle conclusioni tratte dal veterinario ufficiale, dell’utero. Se, dall’ispezione visiva o dalla palpazione di taluni organi, risulta che l’animale è affetto da lesioni tali da poter provocare la contaminazione delle carcasse, delle apparecchiature, del personale o dei locali di lavoro, questi organi non devono essere incisi nel locale di macellazione o in altre parti dello stabilimento in cui possa verificarsi la contaminazione di carni fresche ;

 

d) ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore, ed eventualmente di sapore;

 

e) se del caso analisi di laboratorio, comportanti in particolare la ricerca delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 3.

 

41. Il veterinario ufficiale deve eseguire in particolare Ie operazioni seguenti:

 

A. nei bovini di età superiore a sei settimane:

 

a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (Inn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei). Esame dei masseteri esterni in cui si devono praticare due incisioni parallele alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni) che devono essere incisi lungo un unico piano.

 

Esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un’accurata esplorazione delle cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

 

b) ispezione della trachea; esame visivo e palpazione dei polmoni e dell'esofago; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Inn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

 

c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest’ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

 

d) esame visivo del diaframma;

 

e) esame visivo e palpazione del fegato e dei linfonodi periportali (Inn portales) incisione del fegato sulla faccia gastrica e incisione alla base del lobo caudato per l’esame dei dotti biliari. Ispezione e palpazione dei linfonodi pancreatici;

 

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Inn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesentericl;

 

g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

 

h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e di linfonodi renali (Inn. renales);

 

i) esame visivo della pleura e del peritoneo;

 

j) esame visivo degli organi genitali;

 

k) esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione delle mammelle dei relativi linfonodi (Inn. supramammari). Nella vacca, le mammelle devono essere aperte con una lunga e profonda incisione fino ai seni galattofori (sinus galactophores) e i linfonodi delle mammelle devono essere incisi, salvo quando esse sono escluse dal consumo umano;

 

B. nei bovini di età inferiore a sei settimane:

 

a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei (Inn. retropharyngiales). Ispezione della cavità boccale e retroboccale e palpazione della lingua. Asportazione delle amigdale;

 

b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell’esofago; palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Inn. bifurcationes, epiarteriales e mediastinales).

 

La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

 

c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest’ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

 

d) esame visivo del diaframma;

 

e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Inn. portales); palpazione e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi linfonodi;

 

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

 

g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

 

h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (llnn. renales);

 

i) esame visivo della pleura e del peritoneo;

 

j) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale;

 

C. nei suini:

 

a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (llnn. mandibulares); esplorazione della cavità boccale e retroboccale e della lingua. Asportazione delle amigdale;

 

b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell’esofago. Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes epiarteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea; tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il settore interventricolare;

 

d) esame visivo del diaframma;

 

e) esame visivo del fegato, dei linfonodi periportali (Inn portales), palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

 

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Inn. gastrici, mesenterici craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi, gastrici e mesenterici;

 

g) esame visivo e se necessario palpazione delle milza;

 

h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (Inn. renales);

 

I) esame visivo della pleura e del peritoneo;

 

j) esame visivo degli organi genitali;

 

k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii); nella scrofa, incisione dei linfonodi sopramammari;

 

I ) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte;

 

D. negli ovini e nei caprini:

 

a) esame visivo della testa dopo scuoiamento e, in caso di dubbio, esame della gola, della bocca, della lingua e dei linfonodi retrofaringei e parotidei. Senza pregiudizio delle condizioni di polizia sanitaria, detti esami non sono necessari se l'autorità competente è in grado di garantire che la testa, compresi la lingua e il cervello è esclusa dal consumo umano;

 

b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Inn. bifurcationes, epiarteriales e mediastinales). In caso di dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi ed esaminati;

 

c) esame visivo del pericardio e del cuore. In caso di dubbio, il cuore deve essere inciso ed esaminato;

d) esame visivo del diaframma;

 

e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Inn. portales): palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; incisione del fegato sulla faccia gastrica per l'esame dei dotti biliari;

 

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Inn gastrici, mesenterici, craniales e caudales)

 

g) esame visivo e se necessario palpazione della milza;

 

h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales);

 

i) esame visivo della pleura e del peritoneo;

 

j) esame visivo degli organi genitali;

 

k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi;

 

I) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. In caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e Ie articolazioni devono essere aperte;

 

E. nei solipedi domestici:

 

a) esame visivo della testa e, previa separazione della lingua, esame visivo della gola; palpazione e incisione, se del caso, dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e paroridei (Inn. mandibulares, retropharingiales e parotidei); esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un’accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

 

b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell’esofago; palpazione dei polmoni; palpazione e, se del caso, incisione del linfonodi bronchiali e mediastinici (Inn. bifurcationes, eparteriales e meidiastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

 

c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

 

 

d) esame visivo del diaframma;

 

e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Inn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; se del caso, incisione del fegato e dei linfonodi periportali;

 

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Inn. gastrici, mesenterici craniales e caudales); se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

 

g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

 

h) esame visivo e palpazione dei reni; se del caso, incisione dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales);

 

i) esame visivo della pleura e del peritoneo;

 

k) esame visivo delle mammelle e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii); se del caso, incisione dei linfonodi supramammari;

 

I) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. In caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte;

 

m) ricerca della melanosi e dei melanomi su tutti i cavalli grigi o bianchi in corrispondenza dei muscoli e del linfonodi (lnn. Iymphonodi subrhomboidei) delle spalle sotto la cartilagine scapolare previo distacco del legamento di una spalla. I reni devono essere isolati ed esaminati mediante incisione attraverso l'intero organo.

 

F. In caso di dubbio il veterinario ufficiale può eseguire, sulle parti in causa degli animali, ulteriori tagli e ispezioni che ritenga necessari per fare una diagnosi definitiva.

 

Qualora il veterinario ufficiale constati una evidente trasgressione alle norme d'igiene previste dal presente capitolo o un ostacolo ad un'ispezione sanitaria adeguata è abilitato a intervenire sull'utilizzazione delle attrezzature o dei locali e ad adottare le misure necessarie che possono anche comportare la riduzione del ritmo di produzione o la sospensione temporanea del processo di produzione .

 

G. I linfonodi sopra menzionati di cui è prescritta l'incisione devono essere sottoposti sistematicamente ad incisioni multiple e ad un esame visivo.

 

42. A. Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:

 

1) la ricerca della cisticercosi nei suini. Tale ricerca deve comprendere l'esame delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe e se necessario della parete addominale e degli psoas liberati dal tessuto adiposo;

 

2) la ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni e loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale .

 

3) la ricerca delle trichine sulle carni fresche di animali delle specie suina ed equina contenenti muscoli striati.

 

L'esame deve essere effettuato secondo metodi scientificamente e praticamente sperimentali, in particolare metodi fissati nelle direttive comunitarie o in altre norme internazionali.

 

I risultati devono essere valutati sulla base di un metodo di riferimento almeno equivalente, per quanto riguarda l'esattezza, ad un esame trichinoscopico ai sensi dell'allegato E del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 192.

 

La Commissione pubblica tale metodo di riferimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

B. I risultati delle ispezioni sanitarie ante e post mortem vengono registrati dal veterinario ufficiale e, in caso di diagnosi di una malattia trasmissibile all'uomo, vengono comunicati alle autorità veterinarie competenti preposte al controllo dell'allevamento da cui provengono gli animali nonché al responsabile dello stesso allevamento.

 

 

CAPITOLO IX

 

NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO

 

43. il sezlonamento in pezzi più piccoli di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, il disossamento o il sezionamento di frattaglie è autorizzato soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti.

 

44. Il conduttore dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante è tenuto ad agevolare le operazioni di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie. Deve in particolare essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo, la provenienza delle carni introdotte nel proprio stabilimento e l'origine degli animali abbattuti.

 

45. Fatto salvo il capitolo V, punto 19, secondo comma, le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi depositate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di lavoro per accertarsi della rigorosa osservanza delle precedenti disposizioni.

 

46. a) Le carni fresche devono essere trasferite progressivamente, secondo necessità, nei locali di cui al capitolo III, punto 15, lettera b). Subito dopo il sezionamento e, se del caso, I'imballaggio, le carni devono essere trasportate nel locale frigorifero appropriato di cui al punto 15, lettera a) di detto capitolo.

 

b) Le carni introdotte nei locali di sezionamento debbono essere controllate e, se necessario, ripulite. Il in cui si effettua tale operazione deve essere munito dell’attrezzatura necessaria e dell'illuminazione adeguata.

 

c) Durante il lavoro di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7°C. Durante il sezionamento la temperatura del locale deve essere inferiore o uguale a + 1 °C. Durante le operazioni di sezionamento, confezionamento e imballaggio, i fegati devono essere mantenuti costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 3 °C.

 

Durante le operazioni di sezionamento, disossamento, affettatura, spezettatura, confezionamento ed imballaggio, il fegato, i reni e la testa debbono essere mantenuti costantemente ad una temperatura uguale o inferiore a + 3°C.

 

d) in deroga alle lettere a) e c) la carni possono essere sezionate a caldo; in tal caso devono essere trasportate direttamente dal locale di sezionamento. Il locale di macellazione e quello di sezionamento devono allora essere situati in uno stesso isolato ed essere sufficientemente vicini l'uno all'altro, dato che le carni da sezionare devono essere trasferite senza rotture del carico da un locale all'altro e il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Subito dopo il sezionamento e, se del caso, l’imballaggio, le carni devono essere trasportate in un locale frigorifero appropriato.

 

e) Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. Le schegge d'osso e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte via via negli attrezzi, nei recipienti o locali di cui al punto 4, lettera d).

 

 

CAPITOLO X

 

CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI IN PEZZI E DELLE CARNI IMMAGAZZINATE

 

47. I laboratori di sezionamento riconosciuti e i depositi frigoriferi delle carni riconosciuti sono soggetti al controllo del veterinario ufficiale.

 

48 Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:

 

-- controllo delle entrate e delle uscire delle carni fresche;

 

-- ispezione sanitaria delle carni fresche presenti negli stabilimenti di cui al punto 47;

 

-- ispezione sanitaria delle carni fresche prima delle operazioni di sezionamento e al

momento della loro uscita dagli stabilimenti di cui al punto 47;

 

-- controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui al capitolo V

nonché dell'igiene del personale compresi gli abiti;

 

-- qualsiasi altro controllo che il veterinario ufficiale ritenga utile per verificare

l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

 

 

 

CAPITOLO Xl

 

BOLLATURA SANITARIA

 

49. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale. A tal fine quest'ultimo deve controllare:

 

a) la bollatura sanitaria;

 

b) le etichette ed i materiali di confezionamento qualora questi ultimi portino già il bollo previsto nel presente capitolo.

 

50. La bollatura sanitaria deve essere praticata:

 

a) a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

 

-- nella parte superiore, la sigla di identificazione del paese speditore in lettere maiuscole, vale a

dire:

B-DK-D-EL-E-F-lRL-I-L-NL-AT-P-FI-SE-UK

seguita dal numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento;

 

-- nella parte inferiore, una delle sigle CEE,EOF,EWG,EOK,EEC,EEG ecc.

 

b) oppure a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

 

-- nella parte superiore, il nome del paese speditore a lettere maiuscole; per le carni prodotte in

Italia la scritta Repubblica Italiana ;

 

-- al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento;

 

-- nella pane inferiore, una delle sigle CEE,EOF,EWG,EOK,EEC,EEG ecc.

 

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre. Le dimensioni e i caratteri a stampa del bollo possono essere ridotti per la bollatura sanitaria degli agnelli, dei capretti e dei suinetti.

 

La bollatura sanitaria può inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto all'ispezione sanitaria delle carni.

 

51. Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo conformemente al punto 50:

 

-- quelle di peso superiore a 65 kg devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena,

almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato e spalla;

 

-- le altre devono recare almeno quattro bolli, e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia

esterna di ciascuna coscia;

 

-- le carcasse di agnelli, capretti e suini devono essere contrassegnate con almeno due bolli,

ciascuno apposto su un lato della carcassa, sulla spalla o sul lato esterno dalle cosce.

 

Tuttavia, per le carcasse di agnelli, capretti e suinetti, la bollatura sanitaria può

avvenire mediante apposizione di una etichetta o placchetta, purché queste

vengano utilizzate una sola volta.

 

52. I fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati con marchio a fuoco mediante un bollo a norma del punto 50.

 

53. Gli altri prodotti della macellazione idonei al consumo umano devono essere bollati immediatamente, direttamente sulla superficie del prodotto, ovvero sull'imballaggio o sulla confezione a norma del punto 50. Il bollo di cui al punto 50 deve essere apposto su una etichetta fissata sulla confezione o sull'imballaggio o stampata sull'imballaggio. Se l'imballaggio o il confezionamento è effettuato in un macello il bollo deve recare il numero di riconoscimento di tale stabilimento.

 

54. Gli imballaggi devono sempre essere bollati a norma del punto 55.

 

55. I tagli di carne e le frattaglie di cui ai punti 52 e 53 devono recare una bollatura sanitaria a norma del punto 50. La bollatura deve recare il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo di quello del macello, applicato su un'etichetta fissata sull'imballaggio ovvero stampata sullo stesso in modo da lacerarsi al momento della sua apertura. E' consentita la mancata distruzione della bollatura solo quando l'imballaggio stesso è distrutto al momento dell'apertura.

 

Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate a norma del capitolo Xll, punto 62, I’etichetta di cui sopra può essere fissata alla confezione. Se le frattaglie sono imballate presso un macello, il numero che appare sulla bollatura sanitaria deve corrispondere al numero di riconoscimento veterinario di tale macello.

 

Tale requisito si applica anche in caso di utilizzazione di eurocontenitori conformi ai requisiti di cui al punto 59 b).

 

56. Qualora le carni fresche siano confezionate in porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore si applicano i punti 53 e 55. Le dimensioni di cui al punto 50 non si applicano alla bollatura di cui al presente punto.

 

Se le carni sono reimballate in un laboratorio diverso da quello in cui sono state confezionate, sulla confezione deve figurare il bollo sanitario del laboratorio di sezionamento che ha eseguito il confezionamento e sull'imballaggio deve figurare il bollo sanitario del laboratorio di imballaggio.

 

57. Le carni di solipedi ed i loro imballaggi saranno contrassegnati dal marchio speciale stabilito dalla Comunità.

 

57 bis. Le carni dei suini di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), devono essere munite del bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo Xl, attraversato nel senso dell'asse maggiore da due rette parallele, distanti almeno un centimetro tra loro ed apposte in modo che le indicazioni contenute nel bollo stesso restino leggibili e le due linee parallele restino evidenti come il margine esterno del bollo.

 

58. I coloranti utilizzati per il bollo sanitario devono essere quelli previsti all'articolo 2, punto 8) della direttiva 94/36/CE (G.U.C.E. n. L 237 del 10.9.1994).

 

 

 

CAPITOLO Xll

 

CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE

 

59. a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare devono essere:

 

-- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;

 

-- tali da non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana;

 

-- sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le

manipolazioni.

 

E’ vietata l’utilizzazione del legno fuorché per le casse di agnelli e capretti, purché siano adottate tutte le precauzioni per evitare il contatto fra le carni e l’imballaggio in caso di lacerazione delle confezioni.

 

b) Gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo se sono

fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, di facile pulizia e se sono stati previamente puliti e disinfettati.

 

60. Quando le carni fresche in pezzi o le frattaglie sono confezionate, questa operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento in maniera conforme alle norme di igiene.

 

Salvo i pezzi di lardo e di pancetta, la carne in pezzi e le frattaglie devono comunque essere muniti di un involucro di protezione, a meno che non vengano trasportate appese.

Questi involucri devono essere trasparenti e incolori e rispondere inoltre alle condizioni di cui al punto 59, lettera a), primo e secondo trattino; essi non possono essere riutilizzati per avvolgere carni.

 

Se i fegati, i reni, i cuori sono oggetto di scambi o di importazione ciascuna confezione deve contenere un solo organo.

 

61. Le carni confezionate devono essere imballate.

 

62. Tuttavia, se sono soddisfatte tutte le condizioni di protezione dell’imballaggio, la confezione non deve essere trasparente ed incolore Gli eurocontenitori possono parimenti essere utilizzati come secondo contenitore, purché siano rispettate le altre condizioni del punto 59.

 

63. Le operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio possono aver luogo nello stesso locale, alle seguenti condizioni:

 

a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l’igiene delle operazioni;

 

b ) immediatamente dopo la fabbricazione, il confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato che deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento e sono immagazzinati in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento:

 

c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare, attraverso l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono essere appoggiati sul pavimento;

 

d) l’allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale;

 

e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente. Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla manipolazione delle carni fresche;

 

f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere trasferite negli appositi locali di deposito.

 

Le carni fresche possono parimenti essere imballate nello stesso locale purché gli eurocontenitori, che devono soddisfare i requisiti di cui al punto 59, lettera b), siano stati precedentemente puliti e disinfettati prima di essere introdotti nel laboratorio.

 

64 . Gli imballaggi e involucri di cui al presente capitolo possono contenere soltanto carni in pezzi appartenenti ad una stessa specie animale, salvo nel caso di porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore.