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Art. 9.

Esclusione dal consumo umano

 

1. Sono dichiarate non idonee al consumo umano le carni provenienti da animali non sottoposti a visita ante mortem e ispezione e post mortem nonché le carni provenienti da animali affetti da una delle seguenti malattie:

a) actinobacillosi o actinomicosi generalizzate;

b) carbonchio ematico e carbonchio sintomatico;

 

c) tubercolosi generalizzata;

 

d) linfoadenite generalizzata;

 

e) morva

 

f) rabbia;

 

g) tetano,

 

h) salmonellosi acuta;

 

i) brucellosi acuta;

 

I) malrossino;

 

m) botulismo;

 

n) setticemia, piemia, tossiemia e viremia.

 

2. Sono da escludere dal consumo umano:

 

a) le carni provenienti da animali che presentino lesioni acute di broncopolmonite, pleurite, peritonite, metrite, mastite, artrite, pericardite, enterite o meningoencefalomielite solo se confermate da un'ispezione particolareggiata e completata eventualmente da esami batteriologici e dalla ricerca di residui di sostanze aventi azione farmacologica; in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio le carcasse sono dichiarate idonee al consumo umano, previa asportazione delle parti non idonee;

 

b) le carni provenienti da animali affetti da sarcosporidiosi generalizzata macroscopicamente evidente, da cisticercosi generalizzata e da trichinellosi;

 

c) le carni provenienti da animali morti, nati morti o morti nell'utero;

 

d) le carni provenienti da animali macellati troppo giovani le cui carni siano edematose;

 

e) le carni provenienti da animali che presentino cachessia o un quadro anemico di notevole intensità;

 

f) le carni provenienti da animali che presentino tumori, ascessi disseminati o gravi lesioni traumatiche in diverse parti della carcassa o in vari visceri;

 

g) le carni provenienti da animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio alla prova della tubercolina, nelle quali un esame effettuato conformemente all'allegato I, capitolo VIII, punto 41, lettera G, abbia consentito di evidenziare lesioni tubercolari a localizzazioni multiple nei linfonodi di vari organi o di varie parti della carcassa; tuttavia, qualora una lesione tubercolare sia stata constatata nei linfonodi di uno stesso organo o di una stessa parte di carcassa, solamente l'organo colpito o la parte di carcassa colpita sono dichiarati non idonei al consumo umano;

 

h) le carni provenienti da animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al test della brucellosi confermato da lesioni che evidenzino un'affezione acuta e le mammelle, gli organi genitali ed il sangue provenienti da animali risultati positivi o dubbi agli esami di laboratorio per la brucellosi;

 

j) le parti di carcassa che presentino infiltrazioni sierose o emorragie gravi, ascessi localizzati o contaminazione localizzata, nonché le carni risultanti da rifilatura del punto di jugulazione;

 

k) le frattaglie ed i visceri che presentino lesioni patologiche di origine infettiva, parassitaria o traumatica o di natura tossica;

 

i) le carni febbrose o le carni il cui colore, odore, sapore e consistenza risultino modificate in modo rilevante, nonché le carni che presentino intenso odore sessuale;

 

I) gli organi o linfonodi appartenenti a frattaglie o carcasse affette da linfoadenite caseosa o da qualsiasi lesione suppurativa sempre che le lesioni non siano generalizzate e non siano riscontrate su animali cachettici nel qual caso dev'essere esclusa dal consumo umano l'intera carcassa; qualora siano presenti lesioni di vecchia data solidamente incapsulate ed inattive, il veterinario ufficiale può consentire l'asportazione delle parti sede di lesione;

 

m) il sangue proveniente da animali le cui carni siano dichiarate non idonee al consumo umano o comunque contaminate

 

n) le carni provenienti da animali con altre patologie, riconosciute dal veterinario ufficiale parzialmente o totalmente non idonee al consumo umano.

 

3. Sono inoltre da escludere dal consumo umano:

 

a) le carni provenienti da animali ai quali siano stati somministrati stilbenici, tireostatici e comunque sostanze ad azione ormonale o antiormonale il cui impiego non è consentito;

 

b) le carni trattate con prodotti inteneritori, nonché sottoposte a trattamento con radiazioni ionizzanti o ultraviolette;

 

c) le carni contenenti residui di farmaci e di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze pericolose o nocive per la salute umana, ove tali residui superino i limiti di tolleranza fissati dalla normativa nazionale o comunitaria;

 

d) il fegato ed i reni di animali di età superiore ai due anni allevati in regioni in cui è stata constatata la presenza generalizzata di metalli pesanti nell'ambiente.

 

4. Le carni dichiarate non idonee al consumo umano devono essere chiaramente identificate onde distinguerle dalle carni dichiarate idonee a tale consumo e sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

 

5. Le carni che in sede di commercializzazione risultino sprovviste di bollo sanitario sono sequestrate, trattate come carni sospette ed assegnate alla distruzione, con spese a carico del detentore, a meno che l'autorità sanitaria competente ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dal consumo umano.

 

6. Per quanto riguarda le carni destinate alla Finlandia ed alla Svezia si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) le spedizioni di carni sono sottoposte ad un test microbiologico a campione effettuato nello stabilimento di origine secondo le modalità stabilite in sede comunitaria;

 

b) il test di cui alla lettera a) non si effettua per le carni destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o per essere sottoposte ad un trattamento equivalente; fino al 1° gennaio 1998 si applicano le norme previste dal programma operativo applicato dalla Finlandia e dalla Svezia per quanto riguarda le carni originarie dagli stessi Paesi;

 

c) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente dalla Commissione delle Comunità europee..

 

 

Art. 10.

Consumo condizionato

 

1. Il veterinario ufficiale provvede affinché:

 

a) siano sottoposte ad un trattamento mediante il freddo, conformemente all'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e successive modificazioni, le carni fresche di origine suina o equina che non siano state sottoposte alla ricerca delle trichinelle conformemente allo stesso allegato;

 

b) siano munite del bollo speciale indicato all'allegato I, capitolò XI, punto 57-bis, e vengano sottoposte al trattamento termico previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le carni di:

1) suini maschi impiegati a fini riproduttivi;

 

2) suini criptorchidi ed ermafroditi;

 

3) suini maschi non castrati di peso, riferito alla carcassa, superiore ad 80 kg, con esclusione di quelli

che presentino un intenso odore sessuale; il bollo peraltro non è obbligatorio qualora lo stabilimento

sia in grado di garantire, in base ad un metodo riconosciuto, che è possibile individuare le carcasse

che presentino un intenso odore sessuale;

 

c) siano destinate esclusivamente ad un trattamento termico conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le carni separate meccanicamente;

 

d) siano sottoposte ad un trattamento mediante il freddo, secondo un metodo scientificamente riconosciuto, le carni fresche e le frattaglie provenienti da animali che presentano un'infestazione non generalizzata da Cysticercus bovis o Cysticercus cellulosae, previa asportazione delle parti non idonee al consumo umano.

 

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può stabilire deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), qualora:

 

a) I'assenza di trichinelle sia dimostrata da studi epidemiologici;

 

b) gli animali vivi e quelli abbattuto siano sottoposti ad un monitoraggio e ad un controllo basato su metodo efficace; in tal caso !e carni possono essere commercializzate nel territorio nazionale e negli stati membri che si avvalgono della stessa facoltà.

 

3. La Commissione e gli altri stati membri vengono informati delle deroghe di cui al comma 2 a cura del Ministero della sanità.

 

 

Art. 11.

Residui

 

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, in tutti i casi in cui a seguito dei risultati dell'ispezione sanitaria. si sospetti la presenza di residui nocivi alla salute umana, si procede alla ricerca degli stessi.

 

 

Art. 12.

Controlli veterinari

 

1. Negli impianti di macellazione di cui all'art. 13 ed in quelli di cui all'art. 14, il veterinario ufficiale deve essere presente permanentemente durante tutte le operazioni di macellazione; tali operazioni si svolgono in orari stabiliti dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

2. Negli impianti di sezionamento di cui all'art. 13 ed in quelli di cui all'art. 14, il veterinario ufficiale garantisce la sorveglianza ed il controllo sulla lavorazione delle carni ed è comunque presente, almeno una volta al giorno durante la lavorazione delle stesse per il controllo dell'igiene generale, nonché del registro di entrata ed uscita delle carni.

 

3. Nei depositi frigoriferi e nei centri di reinballaggio autorizzati il controllo veterinario deve essere periodico e avere carattere di saltuarietà e di imprevedibilità anche in rapporto al volume ed alle caratteristiche dell'attività.

 

4. Il veterinario ufficiale può avvalersi di ausiliari limitatamente alle operazioni di pura manualità e di carattere esclusivamente pratico eseguite durante la visita ante mortem nonché nel corso delle fasi dell'ispezione post mortem, del controllo sanitario delle carni sezionate ed immagazzinate e dell'ispezione e controllo del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali; a tal fine gli ausiliari sono aggregati in un adeguato gruppo di ispezione indipendente dallo stabilimento e sottoposto al controllo del veterinario ufficiale, che ne è responsabile.

 

5. Gli ausiliari di cui al comma 4 devono essere muniti di specifico attestato che viene rilasciato dalla competente autorità regionale a coloro che abbiano superalo l’esame al termine del corso previsto dall'allegato III.

 

6. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento e può eseguire tutti i controlli che ritiene opportuni per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, nonché dell'origine e della sanità delle carni e degli animali abbattuti anche mediante l'esame dei documenti commerciali che consentano dì risalire all'azienda di provenienza.

 

Art. 13.

Procedure di riconoscimento per gli stabilimenti

 

1. Il Ministero della sanità riconosce l’idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.

 

2. Al fine del riconoscimento di idoneità il titolare responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanità corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale; copia dell'istanza presentata viene inviata per conoscenza al Ministero della sanità.

 

3. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la regione, unitamente al proprio parere, trasmette al Ministero della sanità l’istanza, completa degli allegati e del verbale dell'ispezione eventualmente svolta al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,

 

4. Sulla base degli atti istruttori o degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, riconosce l'idoneità rilasciando il numero CE, oppure dà comunicazione alla regione ed all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi.

 

5. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanità, la data prevista per il completamento dei lavori di adeguamento.

 

6. Completati i lavori di cui al comma 5, il Ministero della sanità, effettuati gli accertamenti eventualmente necessari, provvede al riconoscimento CE o al diniego del medesimo.

 

7. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.

 

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della sanità indica la documentazione da allegare all’istanza di cui al comma 2.

 

9. Il Ministero della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 7, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che risultano non in possesso dei requisiti prescritti.

 

10. Il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero di riconoscimento CE rilasciati agli impianti di macellazione, ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi ai sensi della legge 9 novembre 1971, n. 1073, o del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, mantengono la loro efficacia.

 

11. Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato accompagnata da copia dell’istanza di riconoscimento presentata i sensi del comma 2 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato.

 

 

Art. 14.

Stabilimenti in deroga temporanea e limitata

 

1. Le autorizzazioni ad operare in deroga ai requisiti strutturali indicati nell'allegato 1, punti da 1 a 14 rilasciate dal Ministero della sanità mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 1995; negli stabilimenti deve comunque essere assicurato il rispetto di tutte le altre norme del presente decreto.

 

2. Le carni prodotte negli stabilimenti di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente all'interno del territorio nazionale, purché accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale recante le indicazioni di provenienza da stabilimenti in deroga; tali carni debbono riportare il bollo del comune o della unità sanitaria locale munito della sigla VS (Visita Sanitaria).

 

3. Il titolare dell'autorizzazione, di cui al comma 1, ove intenda proseguire l'attività oltre il 31 dicembre 1995 deve presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 13 entro il 30 aprile 1995.

 

 

Art. 15.

Autocontrollo e formazione del personale

 

1. Negli stabilimenti di cui all'art. 13 e in quelli di cui all'art. 14, il conduttore, il proprietario o il suo rappresentante deve far effettuare un regolare controllo igienico delle condizioni di produzione esistenti nello stabilimento effettuando anche controlli microbiologici sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari, in ogni fase della produzione, e sulle carni; detti controlli devono essere annotati in un registro che è messo a disposizione del veterinario ufficiale; dal registro deve risultare la natura, la periodicità ed i risultati dei controlli, nonché l'indicazione del laboratorio di analisi.

 

2. I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti presso il laboratorio di analisi interno allo stabilimento o presso altro laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero della sanità.

 

3. Il veterinario ufficiale procede a regolari analisi dei risultati dei controlli di cui al comma 1 e dispone periodici esami microbiologici in tutte le fasi della produzione e sui prodotti; egli comunica al conduttore dello stabilimento, al proprietario o al suo rappresentante i risultati degli esami e gli eventuali accorgimenti da adottare.

 

4. Negli stabilimenti di cui al comma 1, il conduttore, il proprietario o il suo rappresentante deve attuare un programma di formazione del personale che consenta a quest'ultimo di osservare le condizioni di produzione igienica adattate alla struttura di produzione; il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento deve essere associato alla concenzione e alla attuazione del programma.

 

 

Art. 16.

Osservatorio epidemiologico

 

1. I risultati delle ispezioni ante e post mortem relativi a diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo devono essere comunicati tempestivamente al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per i controlli nell’allevamento di origine e mensilmente alla regione o provincia autonoma che provvede all'elaborazione ed aggregazione dei dati per il successivo inoltro al Ministero della sanità.

 

 

Art. 17.

Controlli veterinari comunitari

 

1. Gli esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti e con l'assistenza necessaria, a controlli presso gli stabilimenti ove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia.

 

 

Art. 18.

D e r o g h e

 

1. (soppresso)

 

2. (soppresso)

 

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previo parere conforme della Commissione delle Comunità europee, può consentire deroghe per:

 

a) le attrezzature ed i locali dove si lavorano stomaci e intestini;

 

b) I'effettuazione sistematica della ricerca della morva nei solipedi;

 

c) il sezionamento a caldo limitatamente alle condizioni di temperatura dei locali e delle carni;

 

d) i requisiti strutturali e funzionali dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi situati nei mercati all'ingrosso.

 

 

Art. 19.

Norme transitorie e finali

 

1. Le domande di riconoscimento CE ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, già inoltrate alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro validità ai fini della procedura di riconoscimento prevista all'art. 13.

 

2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto (31/12/94) a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'art. 13.

 

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto attua le eventuali disposizioni comunitarie che modificano i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1.

 

4. Fino al 31 dicembre 1994 le quantità massime indicate all'art. 5, comma 1, sono elevate a 1000 UGB all'anno e a 20 UGB alla settimana.

 

5. Fino al 31 dicembre 1994 la quantità massima indicata all'art. 6, comma 1, è elevata a 5 tonnellate per settimana.

 

6. Nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, le citazioni dell'allegato I si intendono riferite all'allegato I al presente decreto e le parole <<capitolo V>>, <<capitolo VI>>, <<capitolo VII>>, <<capitolo VIII>>, <<capitolo IX>>, <<capitolo X, punto 57>>, <<capitolo XI>>, <<capitolo XIII> e <<capitolo XIV>> sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: <<capitolo VI>>, <<capitolo VII>>, <<capitolo VIII>>, <<capitolo IX>>, <<capitolo X>>, <<capitolo XI, punto 58>>, <<capitolo XII>>, <<capitolo XIV>> e <<capitolo XV>>.

 

7. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili e in particolare:

 

a) gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49, del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

 

b) I'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

 

c) gli articoli da 1 a 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.

 

8. L’obbligo di riconoscimento di idoneità ai sensi dell’articolo 13 e l’obbligo di conformarsi alle esigenze strutturali previste all’allegato I, capitolo I, non si applicano ai depositi frigoriferi di capacità limitata nei quali le carni fresche ed altri prodotti alimentari siano immagazzinati esclusivamente imballati; il Ministro della sanità, con proprio decreto, definisce, in conformità ad eventuali disposizioni comunitarie, i depositi frigoriferi di capacità limitata.

 

9. Il ministero della sanità può concedere, previo parere motivato della regione o provincia autonoma ad uno stabilimento che benefici della deroga di cui all’art. 14 e che possa dimostrare che ha iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dal presente decreto, ma che non potrà rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, il termine previsto, un periodo supplementare non superiore a 12 mesi.

 

10. Qualora uno stabilimento autorizzato ai sensi degli art. 5 o 6 si trovi in corso di sistemazione secondo un piano di ristrutturazione approvato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale allo scopo di accedere al riconoscimento di cui all'art. 13, la regione o provincia autonoma determina le quantità commercializzate da tale stabilimento in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

 

 

Art. 20.

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque procede alla macellazione degli animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati è punito con la pena dell'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire centoventi milioni.

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni il conduttore, il proprietario o il rappresentante legale dello stabilimento riconosciuto o autorizzato che:

 

a) procede alla macellazione di animali non sottoposti a preventiva ispezione veterinaria ante mortem;

 

b) procede alla macellazione senza la presenza del veterinario ufficiale;

 

c) immette al consumo umano, commercia o distribuisce per tale consumo carni prive di bollo sanitario;

 

d) non ottempera gli obblighi dell'autocontrollo e formazione del personale.

 

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 Si applica a chi non osserva le disposizioni previste dall'art. 7 e dall'art. 9, comma 5.

 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni il conduttore, il proprietario o il rappresentante legale dello stabilimento riconosciuto o autorizzato che:

 

a) immette al consumo umano, commercia o distribuisce per tale consumo carni prive della certificazione commerciale di accompagnamento o del certificato veterinario attestante la provenienza delle carni;

 

b) viola le disposizioni relative all'ambito di commercializzazione delle carni e quelle relative alle quantità massime di macellazione e sezionamento previste per gli stabilimenti a capacità limitata;

 

c) viola gli obblighi relativi alla corretta tenuta dei registri di entrata degli animali e di scarico delle carni prodotte.

 

5. La stessa sanzione di cui al comma 4, si applica a chi non ottempera agli obblighi di accompagnamento durante il trasporto o di conservazione del documento commerciale o del certificato veterinario d'accompagnamento delle carni.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Dato a Roma, addì 18 aprile I994

 

SCALFARO

 

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie CONSO, Ministro di grazia e giustizia

GARAVAGLIA, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro

visto, il Guardasigilli: Conso

Modificato il 23 novembre 1995

il ministro GUZZANTI