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CAPITOLO Xlll

 

CERTlFICATO SANITARIO

 

65. L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il luogo di destinazione deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale al momento del carico.

 

Il certificato deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell'allegato IV; deve essere redatto perlomeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. Esso deve essere costituito di un unico foglio.

 

 

CAPITOLO XIV

 

DEPOSITO

 

66. Le carni fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione post mortem ed essere mantenute costantemente a una temperatura interna inferiore o pari a + 7°C per le carcasse e loro parti, e + 3°C per le frattaglie.

 

Il Ministero della sanità può concedere deroghe al suddetto requisito per permettere il trasporto delle carni verso laboratori o macellerie situati nelle immediate vicinanze del macello, purché la durata del trasporto non superi due ore e per motivi connessi alla tecnica di maturazione delle carni.

 

Le carni fresche destinate ad essere congelate devono provenire da un macello o da un laboratorio di sezionamento riconosciuti.

 

Le carni fresche possono essere congelate, per mezzo di attrezzature idonee, soltanto nei locali dello stabilimento in cui sono state ottenute o sezionate o in magazzini frigoriferi riconosciuti.

 

I pezzi di cui all'articolo 4, comma 2, i pezzi di cui al capitolo Xl, punto 53 del presente allegato e le frattaglie destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza ritardi, eccetto quando la maturazione sia necessaria per motivi sanitari. In questo caso essi debbono essere immediatamente congelati dopo la maturazione.

 

Le carcasse, le mezzene o le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi e i quarti destinati ad essere congelati devono essere sottoposti a congelamento senza indebiti ritardi dopo un periodo di stabilizzazione.

 

Le carni in pezzi destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza indebiti ritardi dopo essere state sezionate.

 

Le carni congelate devono raggiungere una temperatura interna inferiore o uguale a -12°C ed essere poi immagazzinate a temperature non superiori.

 

Sulle carni fresche sottoposte a congelamento devono essere indicati il mese e l'anno in cui sono state congelate.

 

67. Nessuna sostanza che possa contaminare le carni o pregiudicarne le condizioni igieniche deve essere immagazzinata nei locali di cui al capitolo IV, punti 16 e 17, a meno che le carni siano imballate e immagazzinate separatamente.

 

68. La temperatura di deposito dei locali di cui al capitolo IV, punti 1 e 17 deve essere registrata.

 

CAPITOLO XV

 

TRASPORTO

 

69. Le carni fresche devono essere trasportate con mezzi di trasporto dotati di un sistema di chiusura ermetico oppure se si tratta di carni fresche importate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, o di carni fresche transitate nel territorio di un Paese terzo, con mezzi di trasporto sigillati, costruiti ed attrezzati in modo da mantenere per tutta la durata del trasporto le temperature indicate nel capitolo XIV.

 

 

70. I mezzi di trasporto di dette carni devono corrispondere ai seguenti requisiti:

 

a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con Ie carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni ne renderle nocive alla salute dell’uomo; le pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

 

b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;

 

c) per il trasporto delle carcasse, mezzene, mezzane sezionate al massimo in tre pezzi o dei quarti nonché delle carni in pezzi non imballate, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiale resistente alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento. Tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico. Nel caso del trasporto per via aerea tuttavia, i dispositivi di sospensione delle carni non sono richiesti purché siano disponibili accessori, in materiale non soggetto a corrosione, destinati al carico, al mantenimento ed allo scarico delle carni.

 

71. I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto di carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

 

72. Le carni fresche non possono essere trasportate un uno stesso veicolo insieme a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche, a meno che non siano adottate le opportune precauzioni. Le carni imballate debbono essere trasportate con mezzi di trasporto separati rispetto alle carni non imballate a meno che lo stesso mezzo di trasporto sia munito di un’adeguata separazione fisica al fine di proteggere le carni non imballate da quelle imballate. Inoltre, le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate o ripulite, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate.

 

73. Le carni fresche non possono essere trasportate in un mezzo di trasporto che non sia stato ripulito e disinfettato.

 

74. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti, eccetto le carni congelate e imballate in condizioni che corrispondono alle esigenze dell’igiene, devono essere sempre trasportate appesi, salvo in caso di trasporto per via aerea, ai sensi del punto 70, lettera c).

 

Le altre parti e le frattaglie ,ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione, devono essere trasportate appese o collocate su supporti. I suddetti supporti, imballaggi e recipienti devono soddisfare le esigenze dell’igiene e, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, le disposizioni della presente direttiva. I visceri devono essere sempre trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.

 

75. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i mezzi adibiti al trasporto nonché Ie condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo.

 

 

ALLEGATO II

 

CAPITOLO I

 

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO Dl STABILIMENTI Dl CAPACITA LIMITATA

 

l macelli di capacità limitata devono avere almeno:

 

1. nei locali in cui le carni sono prodotte e manipolate:

 

a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare, imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell’acqua; Ie acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori;

 

b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un’altezza di almeno due metri, ma di almeno tre metri nei locali di macellazione.

 

Tuttavia l'utilizzazione di pareti di legno costruite anteriormente al 1° luglio 1991 nei locali di cui all’allegato I, capitolo III, punto 16, non costituisce motivo di ritiro del riconoscimento.

 

c) porte in materiali imputrescibili e inodori, facili da pulire.

 

Qualora le carni vengano immagazzinate nello stabilimento in questione, quest'ultimo deve disporre di un deposito che soddisfi i requisiti sopramenzionati;

 

d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori;

 

e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di estrazione del vapore;

 

f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori;

 

2. a) un numero sufficiente di dispositivi, il più vicino possibile ai luoghi di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda. Per la pulizia delle mani tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché di dispositivi igienici per asciugare le mani;

 

b) sul posto o in un locale adiacente, un dispositivo per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C.

 

3. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili quali insetti o roditori;

 

4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. L'utilizzazione del legno è vietata;

 

b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche:

 

-- per la movimentazione delle carni fresche,

 

-- per il deposito dei recipienti usati per le carni in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano

a diretto contatto con il suolo o con le pareti;

 

c) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi carni non destinate al consumo umano, che devono essere rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro;

 

5. impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature interne previste dalla presente direttiva. Tali impianti devono comprendere un sistema di deflusso, collegato ai tubi di scarico delle acque reflue, che non presenti alcun rischio di contaminazione per le carni;

 

6. un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sotto pressione ed in quantità sufficiente. Tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato un impianto che fornisca acqua non potabile per la produzione di vapore per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni fresche. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile.

 

7. un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;

 

8. un sistema che consenta l’evacuazione delle acque di rifiuto in modo igienico;

 

9. almeno un lavabo e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. Il lavabo deve essere fornito di acqua calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani. Il lavabo deve trovarsi in prossimità delle latrine.

 

 

ALLEGATO III

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI DEGLI AUSILIARI

 

1. l’attestato di cui all'articolo 12, comma 5, viene rilasciato a coloro che superino la prova d'esame di cui al successivo punto 4.

 

2. Sono ammessi alla prova d'esame solo i candidati che dimostrano di aver seguito un corso teorico, comprendente esercitazioni di laboratorio, sui temi elencati al punto 4, lettera a), della durata di almeno 400 ore ed un corso pratico di formazione, sotto il controllo di un veterinario ufficiale, della durata di almeno 200 ore; il corso pratico di formazione si svolge nei macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi e posti di ispezione delle carni fresche.

 

3. Tuttavia gli ausiliari in possesso dei requisiti di cui all’allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, possono seguire un corso di formazione in cui la parte teorica sia ridotta a 200 ore.

 

4. La prova d’esame consiste in una parte teorica ed una parte pratica e verte sulle seguenti materie:

 

a) parte teorica:

 

-- nozioni di base di anatomia e fisiologia degli animali macellati;

 

-- nozioni di base di patologia degli animali macellati;

 

-- nozioni di base di anatomia patologica degli animali macellati

 

-- nozioni di base di igiene, in particolare di igiene aziendale, di igiene della macellazione, del

sezionamento e del magazzinaggio, nonché di igiene del lavoro;

 

-- conoscenza di metodi e procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezionamento,

imballaggio e trasporto delle carni fresche;

 

-- conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'esercizio

delle loro funzioni;

 

-- procedura di prelievo dei campioni;

 

b) parte pratica:

 

-- ispezione e valutazione degli animali macellati;

 

-- determinazione della specie animale mediante esame di parti tipiche dell'animale:

 

--determinazione e relativo commento di più parti di animali macellati che presentano alterazioni;

 

-- ispezioni post mortem in un macello;

 

--controllo dell'igiene;

 

-- prelievo dei campioni

 

 

ALLEGATO IV

(ALLEGATO B)

 

MODELLO

 

CERTIFICATO SANITARIO

 

relativo alle carni fresche1 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera f), iii)

della direttiva 64/433/CEE

 

 

 

N.2 ...................

 

Luogo di spedizione: .............................................................................................................

Ministero: ..............................................................................................................................

Riferimento2: ................................. ..........................................

 

I. Identificazione delle carni

Carni di: ......................................................................................................................

(specie animale)

 

Natura dei pezzi: .........................................................................................................

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ..........................................................................

Mese(i) e anno(i) di congelamento: ............................................................................

Peso netto: ..................................................................................................................

 

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i):

.....................................................................................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di

sezionamento riconosciuto(i):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i)

riconosciuto(i): . ..........................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

__________________________________________________

1 Carni fresche: ai sensi della direttiva di cui al punto IV del presente certificato, sono considerate tali tutte le parti, idonee al consumo umano, di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché dei solipedi, che non abbiano subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerale fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

2 Facoltativo

 

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite

da ................................................................................................................................

(luogo di spedizione)

 

a...................................................................................................................................

(paese e luogo di destinazione)

 

col seguente mezzo di trasporto3: ...............................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ................................................................................

.....................................................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario: ...............................................................................

....................................................................................................................................

 

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopraindicate sono state

ricavate nelle condizioni di produzione e controllo previste dalla direttiva

64/433/CEE:

- in un macello situato in una regione o zona con restrizioni4,

- sono destinati ad uno Stato membro dopo transito attraverso un paese terzo4,

- sono destinate alla Finlandia o alla Svezia4. In tal caso:

i) il test di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a), è stato effettuato4;

ii) le carni sono destinate alla trasformazlone4;

iii) le carni provengono da uno stabilimento sottoposto ad un programma quale

quello previsto all'articolo 9, comma 6, lettera c) 4.

 

 

Fatto a .......... ............, il .....................

 

.............................................................................

(nome firma del veterinario ufficiale)

 

______________________________

 

3 Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome, nonché, se necessario, il numero del container.

4 Cancellare la dicitura inutile.

 

 

 

NOTE

 

AVVERTENZA

 

Il testo delle note qui pubblicalo è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note alle premesse.

 

-- La direttiva del Consiglio 91/497/CEE del 29 luglio 1991 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità) europee n. L. 268 del 24 settembre 1991

 

-- La direttiva del Consiglio 91/498/CEE del 29 luglio 1991 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 268 del 24 settembre 1991.

 

-- Si riporta l'art. 6, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146:

< 2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n 498, e differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge".

 

-- Si riportano gli articoli 1, 2 e 19 della legge 19 dicembre 1992. n. 489:

 

< Art 1 (Delega al governo per l’attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno). - 1. Il governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente legge.

 

- 2. I decreti legislativi sono adottali, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

 

- 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato II della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato dalla Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.>

 

< Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

 

- 1. In aggiunta agli specifici criteri e principi direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre disposizioni della presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

 

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

 

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

 

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

 

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l’interesse protetto;

 

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987 n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11 - ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

 

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia, pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

 

- 2. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368 CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate:

 

a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decelero del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio del 19 novembre 1973, modificala dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976;

 

b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanale in attuazione di direttive comunitarie:

 

omissis

 

< Art 19 (Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega).

 

- 1. L’attuazione della direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione c dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva 64/433/CEE allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere al, b), c) e d) dell'articolo 13, secondo capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE;

 

b) per l’individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà tarsi riferimento al mercato nazionale, purché il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni>.

 

Nota all'art. 2:

 

- L'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, concernente: <attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne>, è cosi formulato:

 

< Art. 8 (Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti dr origine animale).

 

- 1. Il Ministro della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.

 

- 2. II riconoscimento di idoneità sostituisce solo ai fini del presente decreto l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

- 3. Al fine del riconoscimento di idoneità, il titolare dello stabilimento di cui all'art. 2, lettera q) presenta al Ministero della sanità un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere della U.S.L. comprovante l’idoneità tecnica dello stabilimento ad avviare la produzione; copia dell'istanza viene inviata per conoscenza alla Regione o alla Provincia Autonoma interessata.

 

- 4. Il Ministro della sanità, con la collaborazione di esperti dell'lstituto Superiore di Sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, effettua i necessari accertamenti.

 

- 5. Al completamento dell'istruttoria, e comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il Ministro della sanità provvede con proprio decreto al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.

 

- 6. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 5, I'istanza si intende respinta.

 

- 7. L'unità sanitaria locale sottopone gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), a regolari controlli per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali gli impianti sono stati riconosciuti idonei.

 

- 8. Il Ministero della sanità procede annualmente, in collaborazione con le Regioni e le UU.SS.LL., all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati.

 

- 9. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3.

 

- 10. Se uno stabilimento inizia ad esercitare una attività diversa da quella per la quale esso ha ottenuto il riconoscimento, deve presentare nuova istanza ai sensi del presente articolo.

 

- 11. Con decreto del Ministro della sanità da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le tipologie di attività per le quali viene rilasciato il riconoscimento CEE.

 

- 12. Il Ministero della sanità invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità Europee, elencando separatamente gli stabilimenti dotati delle installazioni adatte a garantire il trattamento di cui al punto 5-bis del capitolo II dell'allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194".

 

Note all’art. 4:

 

- Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231, reca: < Regolamento di attuazione della direttiva 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali delle specie suine e bovine e di carni fresche di provenienza da paesi terzi, nonché della ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina>.

 

- Il R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, reca: < Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni>.

 

- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: < Modifica degli art. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvata con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

 

Nota all'art. 9.

 

- Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 concerne: < Attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE >.

 

Note all'art. 10.

 

- Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 192, reca < Attuazione della direttiva n° 84/319 concernente la ricerca delle trichine all’importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n° 183>.

 

- Per il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, vedi nota all’art. 2.

 

Nota all’art. 11:

 

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, reca: < Attuazione delle direttive 81/602/CEE, n° 85/358/CEE, n° 86/469/CEE, n° 88/146/CEE e n° 88/229/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche>.

 

Nota all'art. 12.

 

- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: < Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 , della legge 23 ottobre 1992, n. 421>.

 

Note all'art. 13:

 

-La legge 29 novembre 1971, n. 1073, reca:< Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l’Italia e gli altri stati membri della comunità economica europea>.

 

- Il D.P.R. 10 settembre 199 1, n. 3 12, reca: < Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE n. 83/90, 85/323, 85/325, 86/587 e 88/288 relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche>.

 

Note all’art. 19:

 

- Per il D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312, vedi nota all'art. 13.

 

- Per il R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, per la legge 30 aprile 1962, n. 283 e per il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231, vedi nota all'art. 4.

 

- Per la legge 29 novembre 1971, n. 1073, vedi nota all'art. 13.

 

Note all'allegato 1:

 

- Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 reca: <Attuazione della direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della 16 aprile 1987, n. 183>.

 

- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, reca: < Regolamento per l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento>.

 

- Per il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, vedi nota all'art. 11 .

 

- Per il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 192, vedi nota all'art. 10.

 

- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 reca: < Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all’organizzazione e ai controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da paesi terzi e introdotti nella comunità europea>.

 

Note all'allegato II :

 

- Per il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, vedi nota all'allegato 1.

 

Nota all'allegato III:

 

- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: <Attuazione delle direttive CEE n. 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile , nonché della direttiva CEE 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile>.