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ALLEGATO I

(ALLEGATO A)

 

CAPITOLO I

 

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

 

Gli stabilimenti devono avere almeno:

 

1. Nei locali in cui le carni fresche sono prodotte, manipolate o depositate e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni fresche:

 

a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell’acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare cattivi odori, tuttavia:

 

-- nei locali di cui al capitolo II, punto 14, lettere d) ed f), al capitolo lII, punto l5, lettera a), ed al

capitolo IV, punto 16, lettera a), non è necessario incanalare l’acqua verso pozzetti muniti di griglia e

sifone e nei locali di cui al punto 16, lettera a), è sufficiente un dispositivo che consenta

un’evacuazione facile dell’acqua;

 

-- nei locali di cui ai capitolo IV, punto 17, lettera a) e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni

fresche sono sufficienti pavimenti impermeabili e imputrescibili;

 

b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri, ma di almeno tre metri nei locali di macellazione, e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, lettera a)

 

Tuttavia l’utilizzazione di pareti in legno nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1983 non costituisce motivo di ritiro del riconoscimento.

 

c) porte in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte in tutta la superficie da un rivestimento impermeabile e liscio;

 

d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori;

 

e) un adeguato sistema di ventilazione e di estrazione del vapore;

 

f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori;

 

g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito; laddove esso manchi, la superficie interna del tetto di copertura deve soddisfare queste condizioni;

 

2. a) un numero sufficiente di dispositivi, il più vicino possibile ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda; i rubinetti non devono essere del tipo azionabile a mano. Per la pulizia delle mani tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché dei dispositivi igienici per l'asciugatura delle mani;

 

b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C;

 

3. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti o roditori;

 

4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. Le superfici che vengono, o possono venire, a contatto con le carni, incluse le saldature e le giunture, devono essere mantenute lisce. L’utilizzazione del legno è vietata salvo nei locali dove si trovano solo carni fresche imballate in maniera igienica;

 

b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche:

 

-- per la movimentazione delle carni,

 

-- per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che le carni o i recipienti

vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti;

 

c) attrezzature per movimentare in condizioni igieniche e proteggere le carni durante le operazioni di carico e scarico, inclusi spazi opportunamente predisposti ed equipaggiati per ricevere e smistare;

 

d) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocare Ie carni non destinate al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni possano essere collocate se la loro quantità lo rende necessario o se esse non vengono rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro; allorché l’eliminazione di tali carni avviene mediante tubi di scarico questi devono essere costruiti e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche;

 

e) attrezzature per il deposito in condizioni igieniche di materiali da confezione e da imballaggio qualora tali attività vengano svolte nello stabilimento;

 

5. impianti di refrigerazione che permettano di mantenere Ie carni alle temperature interne previste dalla presente direttiva. Tali impianti devono comprendere un sistema che permetta l’evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione delle carni:

 

6. un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sotto pressione ed in quantità sufficiente. Tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere, purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni fresche. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l’acqua potabile;

 

7. un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;

 

8. un sistema di evacuazione dei rifiuti liquidi e solidi rispondente ai requisiti igienici;

 

9 . un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all’uso esclusivo del servizio veterinario, oppure , nel caso dei depositi di cui al capitolo IV, punto 17, attrezzature adeguate;

 

10. attrezzature che permettano in qualsiasi momento l’adeguata esecuzione degli esami veterinari di cui alla presente direttiva;

 

11. un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone, attrezzati in modo da proteggere da contaminazione le parti pulite dell'edificio.

 

Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. La presenza di docce non è necessaria nei magazzini frigoriferi atti a ricevere e immagazzinare unicamente carni fresche imballate igienicamente. I lavabi devono essere forniti da corrente calda e fredda oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di dispositivi igienici per l'asciugatura delle mani; i rubinetti dei lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano o a braccio. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi.

12. Un posto e attrezzature adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto delle carni, tranne per quanto riguarda i magazzini frigoriferi destinati a ricevere e spedire soltanto carni fresche imballate igienicamente. Nei macelli devono essere previsti un posto e attrezzature adeguati distinti per i mezzi di trasporto di bestiame destinato alla macellazione. Tuttavia essi non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano il lavaggio e la disposizione dei mezzi di trasporto locali ufficialmente autorizzati.

 

13. Un locale o un deposito per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe.

 

CAPITOLO ll

 

CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI

 

14. Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli debbono avere almeno:

 

a) stalle di sosta sufficientemente ampie e igieniche per il ricovero degli animali o, se la situazione climatica lo permette, recinti di attesa; pareti e pavimenti devono essere solidi, impermeabili e facilmente lavabili e disinfettabili; tali stalle e reparti devono essere attrezzati con dispositivi per abbeverare gli animali e, se necessario, nutrirli; se del caso devono disporre di canali di scolo atti all'evacuazione dei liquidi;

 

b) locali per la macellazione di dimensioni tali da consentire il normale svolgimento delle relative operazioni. Quando in un locale adibito alla macellazione si effettua sia la macellazione dei suini sia quelle di animali di altra specie, dev'essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini; tuttavia tale apposito reparto non è indispensabile se la macellazione dei suini e quella degli altri animali hanno luogo in momenti diversi; in tal caso, però, Ie operazioni di scottatura, di depilazione, di raschiatura e di bruciatura devono essere effettuate in reparti speciali nettamente separati dalla catena di macellazione da uno spazio libero di almeno cinque metri o da un tramezzo alto almeno tre metri;

 

c) locali separati sufficientemente ampi e utilizzati esclusivamente:

 

-- per lo svuotamento, la pulitura e la lavorazione degli stomachi e degli intestini.

 

Tuttavia questi locali separati non sono necessari se le operazioni sugli stomachi sono effettuate

mediante un attrezzo meccanico in circuito chiuso munito di un sistema di ventilazione appropriato e

rispondente ai requisiti seguenti:

 

i) l’attrezzo deve essere installato e sistemato in modo che le operazioni di separazione degli

intestini dagli stomaci e di svuotamento e di pulitura degli stomaci si svolgano igienicamente. Esso

deve essere collocato in sito apposito, nettamente separato dalle carni fresche esposte, mediante un

tramezzo che parte dal suolo fino ad un'altezza di almeno tre metri e che circonda la superficie in cui

si sono effettuate queste operazioni;

 

ii) la forma e il funzionamento del macchinario devono essere tali da prevenire effettivamente

qualsiasi contaminazione delle carni fresche;

 

iii) un dispositivo di estrazione d'aria deve essere situato e funzionare in condizioni tali da eliminare

gli odori ed i rischi di contaminazione da aerosol;

 

iv) il macchinario deve essere munito di un dispositivo per l'evacuazione in circuito chiuso delle

acque residue e del contenuto degli stomachi verso il sistema di drenaggio;

 

v ) il circuito in cui passano gli stomachi in direzione dell'apparecchio e in provenienza dal medesimo

deve essere nel contempo nettamente separato e distanziato dal circuito delle altre carni fresche.

Immediatamente dopo lo svuotamento e la pulitura, gli stomachi devono essere portati via

igienicamente;

 

vi) gli stomachi non devono essere manipolati dal personale che manipola le altre carni fresche. Il

personale che manipola gli stomachi non deve avere accesso alle altre carni fresche;

 

-- per la trasformazione delle budella e delle trippe, se tali lavori vengono effettuati nel macello;

tuttavia queste operazioni possono essere eseguite nel medesimo locale di cui al primo trattino,

purché vengano effettuate in modo da evitare contaminazioni incrociate;

 

-- per la preparazione e la pulizia delle frattaglie diverse da quelle menzionate ai precedenti trattini,

compreso uno spazio a parte per le teste, che devono essere adeguatamente separate dalle altre

frattaglie, qualora tali operazioni vengano effettuate nel macello, ma non sulla linea di macellazione;

 

-- per il deposito delle pelli, delle corna e degli zoccoli nonché delle setole dei suini quando tali

materiali non sono evacuati dal macello direttamente lo stesso giorno della macellazione in

contenitori a chiusura ermetica in attesa del loro trasporto;

 

d) uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, qualora esso venga eseguito al macello;

 

e) locali chiudibili a chiave o se il clima lo permette recinti riservati per il ricovero degli animali o sospetti, situati in uno spazio adeguato e muniti di un dispositivo distinto di scolo, locali chiudibili a chiave riservati alla macellazione di tali animali, al deposito delle carni tenute in osservazione e al deposito delle carni dichiarate non idonee al consumo umano. La presenza di locali riservati alla macellazione di tali animali non è obbligatoria in uno stabilimento non autorizzato dall'autorità competente ad effettuare la macellazione di tali animali o se la macellazione è effettuata al termine delle operazioni normali e se sono prese misure per evitare la contaminazione delle carni dichiarate idonee al consumo umano. In tali casi i locali devono essere sottoposti a particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale prima di poter essere nuovamente utilizzati per la macellazione di animali che non siano ne’ malati ne’ sospetti;

 

f) locali frigoriferi di capacità adeguata con apparecchiature resistenti alla corrosione destinate ad evitare il contatto delle carni fresche con il pavimento o con le pareti durante il trasporto o il magazzinaggio;

 

g) un sistema che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

 

h) una netta separazione tra la zona sudicia e quella pulita tale da proteggere quest’ultima dalla contaminazione;

 

i) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; durante tali operazioni, in nessun caso l'animale deve entrare in contatto con il suolo;

 

j ) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore movimentazlone delle carni;

 

k) qualora sia ammassato del concime nell'area del macello, un locale appositamente allestito a tal fine;

 

l) un locale adeguatamente attrezzato per l’esecuzione dell'esame delle trichine, qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento.

 

 

 

 

CAPITOLO III

 

REQUISITl SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI Dl SEZIONAMENTO

 

15. Oltre alle esigenze generali i laboratori dl sezlonamento devono avere almeno:

 

a) locali frigoriferi di capacità adeguata per la conservazione delle carni, nonché, quando nello stabilimento sono depositate carni imballate, un locale frigorifero riservato ad esse. Carni non imballate possono essere depositate in un locale frigorifero di questo tipo solo se esso è stato previamente pulito e disinfettato;

 

b) un locale per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento delle carni provvisto di un termometro o di un teletermometro registratori;

 

c) un locale adibito alle operazioni di imballaggio, se esse sono effettuate nel laboratorio di sezionamento, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo Xll, punto 63;

 

d) un locale adibito a deposito dei materiali di confezionamento e di imballaggio, se tali operazioni sono effettuate nel laboratorio di sezionamento.

 

 

 

CAPlTOLO IV

 

REQUISITI SPECIALI PER IL RlCONOSClMENTO DEI DEPOSlTI FRIGORIFERI

 

16. Oltre ai requisiti generali, i depositi nei quali le carni fresche sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIV, punti 66, primo comma, debbono avere almeno:

 

a) locali frigoriferi di capacità adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate alle temperature di cui al suddetto punto 66, primo comma;

 

b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di deposito.

 

17. Oltre ai requisiti generali, i depositi nei quali le carni fresche sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIV, punti 66, ottavo comma, debbono avere almeno:

a) locali frigoriferi di capacità adeguata, facili da lavare, nei quali le carni fresche possano essere immagazzinate alle temperature di cui al suddetto punto 66, ottavo comma;

 

b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di deposito.

 

 

 

CAPITOLO V

 

IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI STABILIMENTI

 

18. Il personale, i locali e Ie attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia:

 

a ) Il personale che manipola carni fresche da esporre o confezionate o che lavora in locali e aree in cui le carni sono manipolate, imballate o trasportate deve, in particolare, indossare copricapi e calzature puliti e facilmente lavabili, abiti da lavoro di colore chiaro, e, se necessario, coprinuca puliti o altri indumenti protettivi. Il personale alla macellazione degli animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve indossare abiti da lavoro puliti all'inizio di ogni giorno lavorativo, oltre che ad ogni ripresa del lavoro. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle. E’ vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito, nelle aree di carico, di ricevimento, di smistamento, di scarico e nelle altre aree e nei corridoi in cui le carni fresche transitano.

 

b) Negli stabilimenti non sono ammessi animali, salvo, nel caso dei macelli, gli animali destinati ad esservi macellati, e per quanto concerne l’area di tali macelli, gli animali necessari per il loro funzionamento. I roditori, gli insetti e gli altri parassiti devono essere sistematicamente distrutti.

 

c ) Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle carni fresche devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonché al termine delle operazioni della giornata e prima di essere riutilizzati, ogni qualvolta siano stati insudiciati.

 

19. I locali, le attrezzature e gli utensili di lavoro non debbono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione delle carni fresche o delle carni di selvaggina di allevamento autorizzato conformemente al D.P.R 30 dicembre 1992 n. 559. Tale requisito non si applica:

 

-- al materiale da trasporto utilizzato nei locali di cui al punto 17 lettera a), quando le carni sono

imballate,

 

-- al sezionamento di carni di pollame o di altre carni di selvaggina o di coniglio oppure all'elaborazione

di preparazioni di carne a condizione che tali operazioni siano effettuate in un momento diverso da

quello del sezionamento delle carni fresche o di carni di selvaggina di allevamento di cui al primo

comma e che il locale di sezionamento sia completamente pulito e disinfettato prima di essere

nuovamente adibito al sezionamento di carni fresche o di carni di selvaggina di allevamento.

 

Gli attrezzi usati per il sezionamento delle carni possono essere utilizzati soltanto a tal fine.

 

20. Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo.

 

21. L'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi; tuttavia, a titolo eccezionale è autorizzato l’uso dell’acqua non potabile per la produzione del vapore, purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non rappresentino un pericolo di contaminazione delle carni fresche. Inoltre l’acqua non potabile, può essere impiegata in casi eccezionali per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere facilmente distinguibili da quelle per l'acqua potabile.

 

22. E’ vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito delle carni fresche.

 

23. I detersivi, disinfettanti e altri prodotti similari devono essere utilizzati in modo da non contaminare le attrezzature, gli strumenti di lavoro e le carni fresche. Successivamente le attrezzature e gli strumenti di lavoro devono essere risciacquati a fondo con acqua potabile.

 

24. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminarle .

 

All'atto dell'assunzione le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione delle carni fresche sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta allo svolgimento di dette mansioni. I successivi controlli medici di tali persone sono stabiliti dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro in questione.

 

 

 

CAPITOLO Vl

 

ISPEZIONE SANITARIA ANTE MORTEM

 

25. Gli animali devono essere sottoposti all’ispezione ante mortem entro un termine inferiore a ventiquattr'ore dopo il loro arrivo al macello , e inferiore a ventiquattr’ore prima della macellazione. Inoltre il veterinario ufficiale può esigere un'ispezione in qualsiasi altro momento.

 

Il direttore del macello, il proprietario o il suo rappresentante, deve facilitare le operazioni di ispezione sanitaria ante mortem, in particolare qualsiasi manipolazione ritenuta necessaria.

 

Ogni animale macellato deve portare un marchio di identificazione il quale permetta all’autorità competente di determinare l'origine di detto animale.

 

26. a) Il veterinario ufficiale deve eseguire l'ispezione ante mortem conformemente alle norme della professione e in condizioni di illuminazione adeguata.

 

b) Il veterinario ufficiale deve accertare, per quanto riguarda gli animali consegnati al macello, che sono state osservate Ie norme comunitarie in materia di benessere degli animali.

 

27. L'ispezione deve permettere di accertare:

 

a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgere di tale malattia;

 

b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possono rendere le carni non idonee al consumo umano; durante l'ispezione si dovrà altresì prestare attenzione a qualsiasi segno dal quale risulti che agli animali siano stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi, o che essi possano avere consumato qualsiasi altra sostanza che ne renda le carni nocive per la salute umana;

 

c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione o lesioni.

 

28. a) Gli animali stanchi o agitati devono essere lasciati a riposo per almeno 24 ore, tranne se il veterinario ufficiale decide altrimenti.

 

b) Gli animali che risultino affetti da una delle malattie di cui al punto 27, lettere a) e b), non possono essere macellati a scopo di consumo umano.

 

c) La macellazione di animali che si sospetta siano affetti da una delle malattie elencate nel punto 27, lettere a) e b), deve essere differita e gli animali devono esse sottoposti ad un esame accurato per effettuare una diagnosi.

 

Qualora, per effettuare una diagnosi, sia necessario procedere ad una ispezione post mortem, il veterinario ufficiale dispone affinché gli animali in questione siano macellati separatamente o al termine delle operazioni normali.

 

Gli animali in questione sono sottoposti ad ispezione post mortem accurata e integrata, se il veterinario lo ritiene necessario per conferma, da un esame batteriologico appropriato e dalla ricerca di residui di sostanze aventi azione farmacologica di cui si può supporre che siano state somministrate, tenuto conto delle condizioni patologiche osservate.

 

 

 

CAPITOLO Vll

 

IGIENE DELLA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI, DEL SEZIONAMENTO E DELLA

MANIPOLAZIONE DELLE CARNI FRESCHE

 

29. Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente macellati e le operazioni di dissanguamento, scuoiatura o depilazione, toelettatura ed eviscerazione devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni.

 

30. Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Esso non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

 

31. Salvo per i suini e fatta salva la deroga di cui al capitolo Vlll, punto 41, D, lettera a), seconda frase, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. I suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole. Per tale operazione possono essere utilizzati coadiuvanti, a condizione che gli animali siano successivamente risciacquati a fondo con acqua potabile.

 

Non e necessario scuoiare le teste di vitelli e ovini se sono manipolate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni fresche.

 

32. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi 45 minuti dopo lo stordimento o, in caso di macellazione imposta da un rito religioso, mezz'ora dopo il dissanguamento. Il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche.

 

Gli organi asportati devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente e ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione o eventualmente necessaria per l'esecuzione dei controlli previsti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. Le parti suddette devono restare nelle vicinanze della carcassa fino alla fine dell'ispezione. Tuttavia i peni possono essere evacuati immediatamente, purché non presentino alcun segno patologico o lesione. Per tutte le specie, i reni devono essere privati della loro copertura di grasso; nel caso di animali delle specie bovina e suina e dei solipedi, va asportata la capsula perirenale.

 

33. E' vietato piantare coltelli nelle carni, utilizzare panni o altri materiali per la loro ripulitura o procedere a loro insufflazione. Tuttavia, l’insufflazione di un organo può essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso, ma in tal caso è vietato il consumo umano dell'organo che è stato oggetto di insufflazione.

 

L'insufflazione meccanica per la scuoiatura degli agnelli e dei capretti di peso vivo inferiore a 15 kg può essere approvata dal veterinario ufficiale nel rispetto delle norme igieniche.

 

34. Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane e dei bovini di oltre sei mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con i tagli longitudinali della colonna vertebrale. Se necessario per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della testa e della carcassa di qualsiasi animale.

 

Tuttavia, per tener conto di esigenze tecniche o di abitudini di consumo locali, I'autorità sanitaria locale può autorizzare la presentazione all'ispezione di carcasse di suini non tagliate in mezzene.

 

35. Prima della fine dell'ispezione, le carcasse e le frattaglie non ispezionate non devono poter entrare in contatto con le carcasse e le frattaglie già ispezionate ed è vietato procedere al sezionamento della carcassa, all'asportazione o all'ulteriore trattamento.

 

36. Le carni trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano, gli stomachi, gli intestini e i sottoprodotti non commestibili non devono poter entrare in contatto con carni dichiarate idonee al consumo umano e devono essere deposte appena possibile in locali o recipienti speciali situati e disposti in modo da evitare possibili contaminazioni di altre carni fresche.

 

37. Se il sangue o le frattaglie di più animali sono raccolti nello stesso recipiente prima che sia terminata l'ispezione post mortem, tutto il contenuto del recipiente deve essere dichiarato non idoneo al consumo umano qualora la carcassa di uno di tali animali sia dichiarata non idonea al consumo umano.

 

38. La toelettatura, la manipolazione, I'ulteriore trattamento e trasporto delle carni e frattaglie devono avvenire in osservanza di tutti i requisiti in materia di igiene. L’imballaggio delle carni deve essere effettuato in conformità del capitolo ll, punto 14, lettera d) ed alle condizioni previste dal capitolo Xl. Una volta imballate le carni devono essere immagazzinate in un locale diverso da quello in cui si trovano carni fresche esposte.