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- Contestazione Immediata - Omissione - Conseguenze - Successiva notificazione del verbale
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- Accertamento - Facoltà degli organi di polizia -
L'art.186 del D.L. 30 aprile 1992, n.285, demanda agli organi di polizia la facoltà, e non I'obbligo, di accertare, in caso di incidente, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli strumenti e la procedura previsti dall'art.379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. L'uso del cosiddetto etilometro, pertanto, non è obbligatorio, essendo validi i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto, che costituiscono una fonte di conoscenza diretta ed integrando una prova che ben può sostituire I'accertamento strumentale, non sempre possibile in talune circostanze con I'uso immediato della complessa apparecchiatura. L'accertamento effettuato dalla polizia sulla base dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il disposto dell'art.354, comma terzo, c.p.p. che conferisce, in caso di urgenza, il potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare I'art.32 della Costituzione. (Cass. Pen., Sez. IV, 10 maggio 1995, n. 5296).
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- Regola della massima prudenza - Osservanza. Velocità -Limiti fissi - Eccesso di velocità - Valutazione
La materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice della strada abrogato (art.105, comma 1) che sotto quello attualmente vigente (art.145, comma 1), è assoggettata, alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinchè non vi siano collisioni tra veicoli. (Nuovo c.s., art.145). La valutazione dell'eccesso di velocità, ricavabile anche in base a circostanze oggettive, costituisce giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità, purchè ne siano indicati gli elementi giustificativi, pure in mancanza di precisazioni con termini numerici. (Nuovo c.s., art. 103). Quando una norma giuridica prescrive una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, quale I'osservanza di una velocità particolarmente moderata ai sensi dell'art. 1 02, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la prescrizione relativa è basata sulla presunzione che tale cautela sia idonea ad impedire il verificarsi dell'evento stesso. Ne deriva che, qualora questo si produca a causa dell'omissione della cautela, sussiste la presunzione iuris tantum che I'evento non si sarebbe verificato o quantomeno che avrebbe presentato conseguenze meno gravi se la norma fosse stata osservata. Detta presunzione, su cui si fonda il rapporto di casualità, può essere esclusa o essere posta in dubbio solo che siano adottati elementi concreti idonei alla scopo. (Cass. Pen., Sez IV., 15 marzo 1995, n. 2648).
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