(omissis)
Art. 2 - (modificato con lArt. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027): Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti allAlbo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti allAlbo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento. LAssemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio. Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voto contestati e delle decisioni da lui adottate. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e lAssemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dellanno in cui il Consiglio scade. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza dellOrdine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221]. Art. 3. - Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere lAlbo dellOrdine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dellOrdine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dellOrdine o del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nellattuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare lOrdine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nellalbo, salvo, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, e sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti lesercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
Art. 4. - Il Consiglio provvede allamministrazione dei beni spettanti allOrdine o Collegio e propone allapprovazione dellassemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dellOrdine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per liscrizione nellalbo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
(omissis)
Art. 8. - Per lesercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria liscrizione al rispettivo Albo.
Art. 9. - Per liscrizione allAlbo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di iscrizione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati allesercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole ;
e) [modificato dallart. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362] avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dellordine o collegio; Possono essere anche iscritti allalbo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o allestero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi lesercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili .
(omissis)
Art. 11. - La cancellazione dallAlbo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, dufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento allestero della residenza delliscritto;
c) di trasferimento della residenza delliscritto ;
d) di rinunzia alliscrizione;
e) di cessazione dellaccordo previsto dal II comma dellart. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito linteressato.
(omissis)
(omissis)
Art. 38. - I sanitari che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nellesercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dellOrdine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso dufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica.
Il testo integrale (in formato digitale) delle norme sopra riportate può essere richiesto all'Ordine dei Veterinari di Mantova.