Gazzetta Ufficiale N. 056 - Serie Gen. Parte I del 08 marzo 1997

 

DECRETO 28 febbraio 1997.

Attivita' libero-professionale e incompatibilita' del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996 concernenti l'attivita' libero-professionale del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e le modalita' per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilita' nonche' la disciplina dei consulti e delle consulenze;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Attivita' libero-professionale

1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto per attivita' libero-professionale del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attivita' che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

Art. 2.

Categorie professionali

1. Le disposizioni del presente decreto, relative all'attivita' libero-professionale intramuraria ed alle modalita' per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilita', si applicano a tutto il personale medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonche', ai soli fini dell'attribuzione degli istituti incentivanti, al restante personale sanitario dell'equipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale.

2. Le specifiche disposizioni del presente decreto, relative all'attivita' libero-professionale extramuraria ed all'opzione fra attivita' libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano al personale appartenente ai profili di medico, odontoiatra e veterinario nonche' agli psicologi equiparati ai medici psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psico-terapeutiche.

3. Le disposizioni del presente decreto, relative all'attivita' libero-professionale intramuraria ed extramuraria ed all'opzione fra attivita' libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate ai commi 1 e 2, che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 3.

Soggetti ed enti destinatari

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Servizio sanitario nazionale dipendente dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, a quello di cui all'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonche' le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attivita' sanitaria, e gli enti pubblici, che gia' applicano al proprio personale l'istituto dell'attivita' libero-professionale intramuraria ed extramuraria della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 4.

Organizzazione dell'attivita'

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in conformita' alle direttive regionali attuative in materia, adottano, sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, un apposito atto regolamentare per definire le modalita' organizzative dell'attivita' libero-professionale del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero e lo trasmettono alla regione ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove le direttive regionali non siano date entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali provvedono in conformita' al decreto stesso.

2. Il regolamento, in particolare:

a) individua, nell'ambito delle strutture dell'azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare - in relazione all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione - per le attivita' libero-professionali;

b) individua, in caso di documentata impossibilita' di assicurare l'attivita' libero-professionale all'interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni con i limiti di cui all'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502/92; i contratti per l'utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se e' contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell'ambito della struttura;

c) determina il numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero professionale, negli spazi e posti letto individuati;

d) individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all'attivita' ordinaria nell'ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all'attivita' libero professionale;

e) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalita' della loro ripartizione;

f) definisce le modalita' per le prenotazioni, la tenuta delle liste di attesa e le turnazioni del personale che svolge attivita' libero-professionale, nonche', sentito, ove esista, il consiglio dei sanitari, le modalita' per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attivita';

g) fissa i criteri e le modalita' per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero-professionale anche attraverso appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e rappresentanti dell'azienda, fermi restando i limiti di cui ai commi 4 e 6.

3. I direttori generali dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali disciplinano, con apposito atto deliberativo, d'intesa con le regioni, l'organizzazione e l'attivazione dell'attivita' libero-professionale, entro i termini e secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Gli spazi utilizzabili per l'attivita' libero-professionale, individuati anche come disponibilita' temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attivita' istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attivita' libero-professionale non puo' essere inferiore al 5%, in relazione alla effettiva richiesta, e superiore al 10% dei posti letto della struttura.

5. L'attivita' libero-professionale e' prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non puo' esercitare l'attivita' libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, puo' essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attivita' in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianita' di servizio di cinque anni nella disciplina stessa in una delle strutture di cui all'art. 3.

6. L'attivita' libero-professionale non puo' comportare, per ciascun dipendente, una produttivita' superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonche' un impegno superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato.

7. Al fine di assicurare che l'attivita' libero-professionale comporti, altresi', la riduzione delle liste d'attesa per l'attivita' istituzionale delle singole specialita', il direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le equipe i volumi di attivita' istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attivita' libero-professionale.

8. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere a), c) ed e), sono adottati previa intesa con le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria. Ove l'intesa non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale adotta il regolamento motivando la mancata intesa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle aziende ed enti che hanno gia' attivato ed organizzato l'attivita' libero-professionale alla data del 1 gennaio 1997 conformemente a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Attivazione

1. Ai fini dell'opzione di cui ai commi 8, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il direttore generale della unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, prima della comunicazione alla regione dell'atto regolamentare di cui all'art. 4 con la indicazione del quantitativo e della tipologia delle strutture individuate nonche' del numero di operatori sanitari che possono operare nelle predette strutture, verifica, con le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 4. Le valutazioni delle organizzazioni sindacali sono allegate alla comunicazione alla regione.

2. La data della comunicazione di cui al comma 1 e' portata a conoscenza del personale interessato con apposita comunicazione, ai fini dell'esercizio della facolta' di opzione.

3. L'attivita' libero-professionale intramuraria deve essere organizzata e attivata, all'interno o all'esterno delle strutture della unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, entro e non oltre il 31 maggio 1997. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

4. I direttori generali dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli adempimenti di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali interessate, inviando copia della comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero della sanita' in ragione delle rispettive competenze. In caso di inosservanza i predetti Ministeri adottano i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

5. La mancata attuazione degli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, entro il 30 giugno 1997 preclude la corresponsione ai direttori generali della quota integrativa del trattamento economico prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio 19 luglio 1995, n. 502.

6. I direttori generali, al fine anche di attivare ed incentivare l'attivita' libero-professionale, propongono alle regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifici programmi per la ristrutturazione dei presidi ospedalieri delle altre strutture sanitarie da realizzare nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988.

Art. 6.

Opzione

1. L'opzione per l'attivita' libero-professionale intramuraria o extramuraria ha valore per un periodo di tre anni. Essa deve essere rinnovata nel caso in cui il dipendente assuma servizio a seguito di pubblico concorso o di mobilita' in altra azienda o a seguito di incarico quinquennale nella stessa o in altra azienda.

2. Al termine del periodo di tre anni l'opzione per l'attivita' libero-professionale extramuraria deve essere rinnovata. In assenza di conferma dell'opzione si intende che il dipendente abbia optato per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria.

3. Limitatamente al primo triennio di attuazione del presente decreto, il direttore generale, in relazione a motivate esigenze assistenziali, puo' accogliere l'eventuale domanda di revoca dell'opzione per l'attivita' libero-professionale extramuraria. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Art. 7.

Attivita' di consulenza e consulti

1. L'attivita' di consulenza nei servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente di cui all'art. 3 o presso istituzioni pubbliche non sanitarie, con i quali l'azienda ha stipulato a tal fine appositi accordi, e' riservata ai dirigenti che hanno optato per l'attivita' libero-professionale intramuraria.

2. Le attivita' di cui al comma 1 rientrano nei compiti istituzionali. Ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e' considerata attivita' libero-professionale intramuraria sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti dal presente decreto per tale attivita'; i relativi compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente.

3. L'attivita' resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura e' regolata da appositi accordi fra l'azienda ed l'istituzione interessata, previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, nel rispetto dei principi della fungibilita' e della rotazione di tutto il personale che e' tenuto ad erogare le prestazioni e della compatibilita' della consulenza stessa con i fini istituzionali.

4. L'accordo fra l'azienda e l'istituzione deve prevedere la quantita' presunta e la tipologia delle prestazioni; le tariffe delle prestazioni e le modalita' di versamento all'azienda; il numero degli operatori distinti per profilo e posizione funzionale.

5. Il direttore generale, con apposito atto di natura regolamentare, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria ed in conformita' a quanto previsto dai contratti collettivi, stabilisce per l'attivita' di consulenza:

a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) l'entita' del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attivita' abbia luogo nell'orario di lavoro fuori della struttura di appartenenza;

c) le modalita' di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese;

d) durata delle convenzioni.

6. Rientra nell'attivita' di consulenza disciplinata dal presente articolo l'attivita' di certificazione medico-legale resa per conto dell'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

7. I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le modalita' stabilite dal direttore generale, con apposito atto regolamentare previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria.

8. Il consulto e' reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell'orario di lavoro. L'onorario del consulto, fissato dall'azienda d'intesa con il dirigente interessato, deve essere riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all'azienda che provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente medesimo. Il dirigente che effettua il consulto e' tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettino messo a disposizione dall'azienda.

9. La percentuale del compenso della consulenza e del consulto dovuta al dipendente e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo si applica la percentuale stabilita per la consulenza dal vigente contratto collettivo.

10. Sono escluse dall'ambito del presente decreto le consulenze, previste da specifiche disposizioni di legge, richieste da enti pubblici.

Art. 8.

Incentivi

1. Il regolamento di cui all'art. 4 deve disciplinare i criteri e le modalita' per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore, nell'ordine:

a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attivita' libero-professionale quale componente di una equipe o personale di supporto nell'ambito della normale attivita' di servizio;

b) del personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attivita' libero-professionale intramuraria e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non puo' esercitare l'attivita' libero-professionale;

c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale.

2. Il personale infermieristico tecnico e della riabilitazione, che partecipa, fuori dell'orario di lavoro, all'attivita' di supporto dell'attivita' libero-professionale, ha diritto, a carico della gestione separata dell'attivita' libero-professionale intramuraria di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a specifici compensi da determinare con atto regolamentare, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria. La partecipazione, fuori dell'orario di lavoro, ad attivita' di supporto dell'attivita' libero-professionale e' volontaria.

3. L'attivita' libero-professionale intramuraria rientra fra gli obiettivi cui destinare le risorse finanziarie per la retribuzione di risultato previste dai contratti collettivi delle categorie interessate.

4. L'opzione per l'attivita' libero-professionale costituisce titolo preferenziale per la partecipazione all'attivita' didattica e per l'aggiornamento facoltativo nell'ambito dei fondi previsti dai contratti collettivi delle categorie interessate.

Art. 9.

Preferenza negli incarichi

1. Fra i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali di primo e secondo livello l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria costituisce titolo preferenziale nel caso di pari capacita', professionalita' ed esperienza.

2. Nell'avviso per l'attribuzione dell'incarico di dirigente di secondo livello puo' essere previsto che il candidato, nella domanda di partecipazione all'avviso, dichiari preventivamente la opzione che effettuera' in caso di incarico. La dichiarazione preventiva di opzione per l'attivita' libero-professionale, che deve essere valutata ai sensi del comma 1, vincola il candidato in caso di conferimento dell'incarico.

Art. 10.

Trattamento economico

1. Gli enti di cui all'art. 3 provvedono alla liquidazione a favore dei propri dipendenti dei compensi derivanti dall'attivita' libero-professionale, cosi' come definita all'art. 1, con le stesse modalita' adottate per il pagamento del restante trattamento economico, con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali, essendo detti compensi assimilati, ai soli fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.

Art. 11.

Vigilanza

1. Ai sensi del comma 62 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito dei servizi ispettivi delle unita' sanitarie locali deve essere costituita una apposita sezione preposta all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilita' da parte del personale dipendente. La sezione svolge periodiche verifiche a campione sul rispetto delle disposizioni sull'incompatibilita' anche attraverso specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate o non accreditate.

2. I servizi ispettivi di cui al comma 1 volgono, altresi', attivita' di accertamento nei confronti del personale delle aziende ospedaliere e degli altri enti di cui all'art. 3, su richiesta dei rispettivi organi di gestione.

3. Le istituzioni sanitarie private sono tenute a fornire, a richiesta del servizio ispettivo della U.S.L., tutte le informazioni utili all'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilita'.

4. Il personale e' tenuto a comunicare all'azienda di appartenenza le attivita' di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto di impiego.

5. Al personale degli enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 15 settembre 1997, forniscono al Ministero della sanita' i dati necessari per riferire al Parlamento sullo stato di attivazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

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