CODICE DEONTOLOGICO PER I VETERINARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI Il 3 APRIlE 1993

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico

Art.1 - Il medico veterinario dedica la propria opera:

- alla prevenzione ed alla diagnosi e cura delle malattie degli animali;

- alla conservazione ed allo sviluppo di un efficiente patrimonio zootecnico, promuovendo il benessere degli animali e l'incremento del loro rendimento;

- alle attività legate alla vita degli animali sinantropi nonché di quelli da competizione sportiva e di quelli esotici;

- alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dalle derrate od altri prodotti di origine animale.

Art. 2 - La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni medico veterinario deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione.

Art. 3 - Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti nell'Elenco speciale di cui al D.P.R. Il luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della Comunità Europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 750.

Art. 4 - L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art. 38 e seguenti del DPR. 5 aprile 1950, n. 221.

TITOLO II - DOVERI GENERALI DEL MEDICO VETERINARIO

Capo I - Indipendenza e dignità della professione

Art. 5 - L'esercizio della professione di medico veterinario prescinde da considerazioni di religione, razza, nazionalità, classe sociale, ideologia politica.

Art. 6 - L'esercizio della professione di medico veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza.

Art. 7 - Il medico veterinario non deve mai rinunziare alla sua libertà ed indipendenza professionale; deve ispirarsi sempre alle conoscenze scientifiche ed alla propria coscienza. Nello scrupoloso disimpegno degli interventi che gli vengono richiesti è tenuto a tutelare l'interesse privato del cliente, sempre che sia in armonia con quello della collettività e salvaguardando le leggi protezionistiche. Deve denunziare all'Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga, affinché l'Ordine stesso possa provvedere alla sua tutela.

Art. 8 - Nell'esercizio professionale, il medico veterinario è libero di indicare i mezzi di prevenzione, di indagine e di cura ritenuti più adeguati e di prescrivere i farmaci stimati più appropriati. A parità di efficacia, egli deve limitare le sue prescrizioni ed i suoi interventi a quelli strettamente necessari. Costituisce colpa grave lasciarsi guidare, in questo campo, da suggestioni pubblicitarie o, peggio, da interessi di carattere economico. Il medico veterinario è: tenuto ad informare tempestivamente le Autorità competenti su eventuali effetti indesiderati dei medicinali veterinari impiegati.

TITOLO IlI - DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO

Capo I - Regole generali di comportamento

Art. 9 - Il medico veterinario ha il dovere di comportarsi in ogni occasione e nell'esercizio della professione, in modo da onorare la Categoria alla quale appartiene.

Art. 10 - Il medico veterinario nell'esercizio della sua attività professionale, deve conformarsi ai principi etici, affidando la propria reputazione alla sua integrità morale ed al suo valore professionale.

Art. 11 - Il medico veterinario ha l'obbligo, solo nei casi di urgenza, anche se non invitato, di prestare le prime cure agli animali. Tale obbligo non sussiste quando l'opera di soccorso comporti pericolo o l'intervento sia sconsigliabile per giusta causa.

Art. 12 - I medici veterinari sono tenuti a rifiutare le proprie prestazioni professionali quando: - abbiano ricevuto offesa dal richiedente; - il richiedente che non abbia corrisposto gli i onorari dovuti già richiesti; - il professionista venga a conoscere l'esistenza di intervento professionale ancora in corso da parte di altro collega; - il cliente sia notoriamente moroso nei confronti di altri colleghi.

Art. 13 - Il medico veterinario è tenuto a conservare il segreto in merito a notizie venute a sua conoscenza nell'esercizio della professione, quando la divulgazione di tali notizie possa arrecare pregiudizio. La rivelazione del segreto è consentita quando sia imposta dalla legge o venga effettuata per giusta causa.

Art. 14 - Il medico veterinario che riveste cariche pubbliche non deve valersene nell'esercizio della libera professione.

Art. 15 - Il medico veterinario non deve esercitare in ambienti non adeguati al decoro professionale. La scelta del luogo in cui aprire una delle strutture sanitarie consentite per l'esercizio professionale è libera; peraltro, dovendo aprirla nelle immediate vicinanze di quella di un collega, va preventivamente chiesto ed ottenuto il consenso dell'Ordine. È fatto a chiunque obbligo di comunicare all'Ordine qualsiasi abuso.

Art. 16 - Il medico veterinario che, per esercitare la propria attività professionale, si insedi per la prima volta in provincia diversa da quella in cui risulta iscritto, o si trasferisca in altra Provincia, è tenuto a far visita di saluto o di congedo al Presidente dell'Ordine. Il medico veterinario, comunque, è tenuto a comunicare all'Ordine di competenza per territorio l'apertura di una struttura sanitaria.

Art.17 - Il medico veterinario che eserciti la propria attività professionale nel suo studio, può praticare tale attività anche in luoghi diversi solo nel caso in cui di persona possa assicurare un servizio efficiente e completo.

Art. 18 - Il medico veterinario è tenuto a conoscere la composizione, le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni dei prodotti che prescrive; la scelta deve essere oculata, tenuto conto che l'uso non corretto di sostanze farmaceutiche può essere causa di danno e di inutile dispendio. Il medico veterinario ha diritto di rifiutare l'applicazione di un trattamento, sempre che questo non sia imposto per legge o che tale rifiuto non costituisca atto di «recesso» ammesso solo per giusta causa.

Art. 19 - Ogni forma di terapia segreta è vietata.

Art. 20 - Il medico veterinario può farsi sostituire in mansioni di sua competenza esclusivamente da personale laureato in medicina veterinaria iscritto all'Albo professionale. Può tuttavia avvalersi della collaborazione di personale sanitario ausiliario di sua fiducia.

Art. 21 - Il medico veterinario e tenuto a compiere personalmente le prestazioni sanitarie richieste ed a rendere edotto il cliente della sua eventuale sostituzione. Il medico veterinario che opera in una struttura sanitaria privata, al fine della identificazione, è tenuto ad apporre sul camice il distintivo o cartellino dal quale possa risalirsi all'Ordine di appartenenza.

Art. 22 - Il medico veterinario che si trova di fronte a situazioni cliniche alle quali ritiene di non poter provvedere efficacemente con la propria competenza ed attrezzatura deve ritenersi moralmente impegnato a proporre al cliente la collaborazione di altro collega qualificato ed attrezzato

Art. 23 - Il medico veterinario non deve pubblicizzare notizie di nuovi procedimenti diagnostici o terapeutici non sottoposti ad adeguata sperimentazione ed a rigoroso controllo scientifico, ovvero diffondere notizie che possano destare allarmi ingiustificati.

Art. 24 - Il medico veterinario è tenuto a continuo aggiornamento delle proprie conoscenze in campo tecnico-scientifico, onde fornire sempre prestazioni professionali di elevata qualità. L'aggiornamento professionale va assicurato sia mediante l'iniziativa individuale, sia mediante l'intervento delle pubbliche istituzioni sanitarie tenute a promuovere la migliore formazione professionale.

Art. 25 - Il medico veterinario non deve esercitare attività in compatibili con la dignità professionale, specie se ciò avvenga per incrementare i proventi della professione.

Art. 26 - Il medico veterinario, cui venga richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare soltanto ciò che ha direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà dei fatti. Lo scopo di lucro nella falsa attestazione costituisce aggravante.

Art. 27 - Il medico veterinario che ha in cura un animale è tenuto a fornire al committente, ed al collega che eventualmente subentri come curante, tutti i reperti clinici, ogni volta che il caso lo richieda.

Art. 28 - La sperimentazione clinica sugli animali con l'impiego di nuovi farmaci e di nuove tecniche terapeutiche deve essere eseguita dal medico veterinario evitando, per quanto possibile, sofferenze all'animale. Il medico veterinario non deve omettere la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti, quando sia di ciò incaricato. Se la effettua con negligenza o imperizia è passibile di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 1l6.

Capo II - Rapporti tra Medici Veterinari

Art. 29 - I rapporti tra medici veterinari devono essere improntati alla massima correttezza, dovendosi ispirare al reciproco rispetto ed al principio etico della solidarietà collegiale. I giovani sono tenuti a deferenza verso gli anziani e questi devono essere loro di esempio e di guida nell'esercizio della professione.

Art. 30 - Il medico veterinario, anche in caso di contrasto di opinioni, deve mantenere con i colleghi rapporti di correttezza. I dissensi professionali, che non sia possibile risolvere direttamente, vanno rimessi per la composizione al Consiglio Direttivo dell'Ordine, evitando che diventino di pubblico dominio. L'intervento del Consiglio dell'Ordine deve esaurirsi prima della decadenza dei termini previsti per eventuali azioni giudiziarie dirette.

Art. 31 - Il medico veterinario, anche in pubblicazioni polemiche, deve rispettare nella sostanza e nella forma, il proprio ed altrui decoro e la dignità professionale.

Art. 32 - È illecito qualsiasi comportamento rivolto a sottrarre clientela ad altro collega.

Art.33 - Il medico veterinario che supplisce un collega deve cessare dalla supplenza al ritorno di quest'ultimo, al quale è tenuto a fornire informazioni circa il lavoro svolto. Gli onorari spettanti al sostituto sono concordati tra i colleghi, nel rispetto della dignità professionale; nei casi controversi o dubbi, e necessario rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, al quale spetta decidere come arbitro tra le parti.

Art. 34 - Il medico veterinario, quando constati gravi ed inequivocabili casi di negligenza, imperizia o scorretta condotta professionale, deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Ordine, astenendosi dal pronunciare apprezzamenti di sorta.

Capo III - Consulenza

Art. 35 - Il medico veterinario che ha in cura un animale non può opporsi al desiderio della persona, alla quale esso appartiene, di ricorrere ad un consulto ed indicherà egli stesso uno o più nomi di consulenti, fra i quali far cadere la scelta. Qualora sia scelto un altro consulente, non gradito al medico veterinario curante, questi può non accettarlo, ma deve evirare di esprimere giudizi lesivi per la reputazione del collega prescelto. In caso di designazione di consulente non gradito, il medico veterinario curante può astenersi dal partecipare al consulto e ritirarsi, rilasciando relazione clinica scritta.

Art. 36 - Il medico veterinario deve rifiutare il consulto con persona non autorizzata ad esercitare la professione veterinaria, e denunziare, al Consiglio Direttivo dell'Ordine, la proposta ricevuta.

Art. 37 - Il consulente che visita un animale malato non può assumerne poi direttamente la cura; qualunque provvedimento terapeutico deve essere portato a conoscenza del medico veterinario curante.

Art. 38 - Il consulente chiamato da chi ha interesse alla cura dell'animale, dopo essersi accordato che il curante è stato preavvertito ed è consenziente, deve prendere con lui di opportuni accordi.

Art. 39 - Qualora il consulto non potesse essere effettuato per eventuali sopraggiunti contrattempi, il consulente ed il curante dovranno riproporre l'incontro in pieno spirito di collegialità.

Art. 40 - E' dovere del medico veterinario curante di seguire l'indirizzo curativo concordato col consulente, salva la insorgenza di altre indicazioni o complicanze.

Art. 41 - Nel corso della malattia, il consulente non deve ritornare a visitare l'animale, se non chiamato dal curante, e si deve astenere da qualsiasi intromissione, anche indiretta, nella cura di esso.

Art. 42 - In caso di divergenza tra consulente e curante, questi ha diritto di richiedere altro consulto e, qualora la richiesta non sia accolta, può ritirarsi.

Art. 43 - Il consulente non accettato dal curante, chiamato da chi ha interesse alla cura dell'animale, può prestare l'opera sua e può subentrare nella prosecuzione della cura, sempre dopo aver accertato che il collega si è ritirato.

Capo IV - Associazione

Art. 44 - I medici veterinari iscritti all'Albo possono associarsi per il migliore svolgimento della libera professione a condizione che l'associazione risulti da una convenzione sottoscritta da tutti i contraenti, non in contrasto con le norme del presente Codice Deontologico e depositato presso l'Ordine di appartenenza degli associati e presso l'Ordine sul cui territorio di competenza gli associati svolgono abitualmente la propria attività professionale. L'associazione tra medici veterinari non deve comunque interferire scorrettamente con l'attività professionale di altri colleghi.

Capo V - Pubblicistica

Art. 45 - Ogni attività pubblicistica o editoriale concernente materia professionale e diretta al pubblico, deve avere carattere educativo e favorire la migliore conoscenza della Professione. La firma del medico veterinario in calce ad articoli di stampa non può essere accompagnata da riferimenti che possano rappresentare forme di pubblicità. Non è consentito l'uso di pseudonimi per firmare articoli concernenti materia professionale, occorre firma re sempre con il proprio nome e cognome.

Art. 46 - Il medico veterinario, che utilizzi di consueto o saltuariamente la stampa o altri mezzi di comunicazione di massa, deve astenersi scrupolosamente dal compiere o da accettare qualsiasi forma di pubblicità professionale a proprio vantaggio.

Art. 47 - Il medico veterinario chiamato a trattare argomenti professionali attraverso mezzi di comunicazione di massa deve esigere che i testi, comunque diffusi e nei quali risultino riferimenti alla sua persona o alla professione, siano sottoposti alla sua preliminare approvazione scritta. Il medico veterinario deve informare inoltre il responsabile della pubblicazione o della trasmissione che è tenuto a fornire, a richiesta, alle Autorità competenti, il testo integrale del comunicato, intervista, programma o servizio trattato.

Art. 48 - Il medico veterinario è responsabile delle opinioni, apprezzamenti e giudizi da lui espressi per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa.

Art. 49 - Nella redazione e pubblicazione di articoli scientifici e professionali, il medico veterinario deve fare menzione dei Colleghi che eventualmente abbiano collaborato.

Capo VI - Rapporti esterni alla Categoria

Art. 50 - Il medico veterinario, nell'esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie sanitarie ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze; eventuali infrazioni vanno segnalate all'Ordine.

Art. 51 - Nello svolgimento della propria professione, al medico veterinario e vietalo qualsiasi accordo di cointeressenza.

Art. 52 - E' altresì vietata qualunque forma, palese o larvata di cointeressenza tra medico veterinario ed industrie o aziende sanitarie o affini, nonché tra medico veterinario ed altre categorie di sanitari esercenti attività commerciali. Il medico veterinario non deve partecipare ad imprese industriali, commerciali o di altra natura, che possano limitare la sua indipendenza professionale.

Art. 53 - E' vietato al medico veterinario di favorire in qualsiasi modo ed in qualsiasi luogo l'esercizio abusivo della professione sanitaria. È suo dovere denunciare eventuali abusi al Consiglio Direttivo dell'Ordine professionale e all'Autorità competente.

Capo VII - Pubblicità

Art. 54 - La pubblicità deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e deve essere preventivamente autorizzata, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 55 - Le targhe, le inserzioni sugli elenchi telefonici e le iscrizioni sui fogli di ricettario possono contenere le seguenti indicazioni - nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista ed orario delle visite o di apertura al pubblico; - titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco; - onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

Art. 56 - Il medico veterinario che opera in strutture sanitarie diverse dallo studio può effettuare la pubblicità mediante targhe, insegne, inserzioni sugli elenchi telefonici o attraverso giornali e periodici riservati ai sanitari, con facoltà di indicare le specializzazioni possedute, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 57 - Il medico veterinario non deve concedere il proprio nome a scopo di pubblicità nell'ambito professionale.

Capo VIII - Onorari professionali

Art. 58 - In materia di onorari vige il principio generale della intesa diretta tra il professionista ed il cliente; comunque, la determinazione dell'onorario deve ispirarsi a criteri di equità.

Art. 59 - Se preventivamente richiesto (esclusa la richiesta telefonica), il medico veterinario è tenuto a far conoscere il suo onorario.

Art. 60 - Il medico veterinario non deve percepire onorari inferiori a quelli indicati nella tariffa minima o nelle convenzioni concordate con l'Ordine; può tuttavia eccezionalmente prestare la propria opera a titolo gratuito, purché la forma ed il modo di tale comportamento non costituiscano artificio per una illecita concorrenza.

Art. 61 - Il medico veterinario può chiedere che le sue prestazioni siano compensate volta per volta. Nelle prestazioni di carattere continuativo può presentare la parcella periodicamente o al termine della cura. Sono vietati i patti di compenso subordinato alla riuscita delle cure.

Art. 62 - Il medico veterinario che si avvale dell'opera di collaboratori, siano essi colleghi ovvero ausiliari sanitari, nel richiedere il pagamento dell'onorario, deve presentare separatamente la parcella per le proprie prestazioni professionali.

Art. 63 - E' vietato qualsiasi accordo che configuri procacciamento di clientela.

Art. 64 - Il medico veterinario che si rechi per chiamata al luogo in cui si trova l'animale da sottoporre a visita, ha diritto a percepire un rimborso pari al tempo impiegato e nella misura stabilita dal tariffario, anche se, per cause sopravvenute, a lui non imputabili, non riesca ad effettuare la prestazione.

Capo IX - Comunicazione di notizie ad Organismi pubblici

Art. 65 - Il medico veterinario che venga a conoscenza di qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali, di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria, deve darne immediata comunicazione alle Autorità competenti; l'omissione è considerata grave infrazione disciplinare, indipendentemente dalle eventuali responsabilità civili e penali nelle quali egli può essere incorso.

Art. 66 - Il medico veterinario che ha praticalo trattamenti terapeutici su animali la cui carne o i cui prodotti siano destinati al consumo umano e per i quali sono previsti tempi d'attesa, è tenuto al rispetto delle norme in materia al fine di garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori.

Art. 67 - Il medico veterinario che destina un animale alla macellazione deve, se richiesto, fornire tutti gli elementi utili al veterinario ispettore delle carni.

TITOLO IV RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Capo I - Obblighi deontologici del Medico Veterinario a rapporto d'impiego

Art. 68 - Anche il medico veterinario che presta la propria opera professionale a rapporto d'impiego, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private deve osservare le norme del Codice Deontologico Qualora si verificasse un contrasto tra le norme deontologiche e gli ordini impartiti dall'Ente pubblico o privato dal quale dipende, egli deve chiedere l'intervento dell'Ordine al cui Albo è iscritto.

Art. 69 - Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i medici veterinari ed il Servizio Sanitario Nazionale, con l'intervento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e degli Ordini Provinciali dei Veterinari. Ogni altra convenzione che il medico veterinario intendesse stipulare, anche con Enti privati, in materia di prestazioni professionali, deve essere comunicata all'Ordine per l'approvazione.

Art. 70 - Il medico veterinario a rapporto d'impiego, al quale vengano richieste dall'Ente dal quale dipende, prestazioni professionali in contrasto con gli scopi della professione o con le norme del Codice Deontologico, è tenuto a rifiutare la propria opera, riferendone all'Ordine di appartenenza.

Art. 71 - Il medico veterinario deve esigere che le sue prestazioni si compiano nei termini di tempo idonei ad espletare convenientemente il suo compito. Inoltre, deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.


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